ARTICOLIIN PRIMO PIANO

Berlusconi: depositate le motivazioni sul caso Ruby

09b92bd3-bc19-468b-9e9b-5e70407bb7aa_400
Foto Corriere.it

Pubblichiamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, le motivazioni della sentenza relativa al cd. caso Ruby con cui  il 24 giugno 2013 il Tribunale di Milano ha condannato l’ex Premier Silvio Berlusconi per concussione e prostituzione minorile.

In punto di diritto, ricordiamo come nel giugno scorso i giudici del Tribunale di Milano abbiano condannato l’ex Premier per concussione per costrizione.

Più precisamente, il collegio ha rimodulato l’accusa in concussione per costrizione (articolo 317) escludendo potesse ricorrere l’ipotesi della concussione per induzione (articolo 319 quater, introdotto dalla nuova legge sulla corruzione) come era stato invece ipotizzato dall’accusa.

Come è noto sulla questione del cd. “spacchettamento” della concussione si sono pronunciate lo scorso 24 ottobre le Sezioni Unite: secondo i giudici, la linea di discrimine tra le due fattispecie ruota intorno al fatto che, nell’induzione indebita prevista dall’articolo 319 quater del Codice Penale, si assiste ad una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Al contrario, nel reato, più grave, della concussione per costrizione si sarebbe in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la liberta’ di autodeterminazione del destinatario.

E’ evidente come il recentissimo pronunciamento delle Sezioni Unite potrà giocare un ruolo decisivo sulle sorti del presente procedimento: bisognerà vedere, in altri termini, se in seguito al chiarimento sulla distinzione tra “costrizione” ed “induzione”,  la Corte di Appello procederà o meno alla riqualificazione del reato di concussione per costrizione in quello, più lieve, di induzione indebita.

Nelle motivazioni era stata anche disposta la trasmissione degli atti alla Procura per valutare le presunte false testimonianze rese da alcuni testimoni nel corso del dibattimento.

  • [wpdm_package id=83]

 

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com