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Diritto alla prova: sulla valutazione di attendibilità dei testimoni in appello – Cass. Pen. 42344/2013

Cassazione Penale, Sez. III, 15 ottobre 2013 (ud. 9 luglio 2013), n. 42344
Presidente Fiale, Relatore Marini

Depositata il 15 ottobre 2013 la pronuncia numero 42344 della terza sezione penale della Suprema Corte sul diritto alla prova nel caso di valutazione, da parte del giudice di appello, della attendibilità dei testimoni assunti in primo grado nella quale i giudici della Cassazione hanno applicato il principio di diritto affermato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo nel recente caso Manulachi contro Romania.

Questi i fatti che hanno portato alla decisione in esame:  in sede di giudizio di primo grado la difesa richiese l’ammissioni di quattro testimoni e il Tribunale con ordinanza ammise le prove richiesta dalla difesa e dal Pubblico ministero; in corso di giudizio il Tribunale procedette poi all’assunzione di due soltanto dei testi citati dalla difesa – risultando peraltro i testimoni tutti presenti – e, in esito a tale esame, la difesa rinunciò ai testi restanti, dei quali il Tribunale revocò l’ammissione dando la parola alle parti per le conclusioni assolvendo poi l’imputato.
In secondo grado la Corte di Appello, accogliendo l’appello del Pubblico ministero, ha rovesciato il giudizio di assoluzione operato dal primo giudice dopo che questi aveva revocato l’iniziale ammissione di alcune testimonianze introdotte dalla difesa e ritenute superflue a seguito dell’esito delle testimonianze già acquisite.
Lamentava il ricorrente che la scelta del Tribunale di revocare l’ammissione dei testi non ha potuto trovare rimedio ad opera del ricorrente in quanto destinatario di sentenza assolutoria impugnata dal solo Pubblico ministero e, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione sostenendo errata applicazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), e vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e).; in altri termini, il giudizio di penale responsabilità dell’imputato, avvenuto attraverso il rovesciamento della decisione del Tribunale, si sarebbe fondato solo sulla rilettura e ri-valutazione delle dichiarazioni dei testimoni introdotti dalla difesa, la quale rinunciò alla assunzione degli ulteriori testimoni avendo il Tribunale di primo grado manifestato la sufficienza ai fini della decisione del materiale probatorio già acquisito.

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto il ricorso fondato e hanno affermato che, una volta che il giudice di primo grado abbia ritenuto non necessario assumere tutte le prove a difesa in quanto l’assunzione di una parte di esse è ritenuta sufficiente per giungere a sentenza assolutoria, la Corte di appello deve prestare la massima attenzione alle garanzie difensive allorché intenda valutare le medesime prove in senso sfavorevole all’imputato.
Il rovesciamento del giudizio circa l’attendibilità dei testimoni della difesa deve essere sostenuto da elementi pressoché incontrovertibili e non dovrebbe mai essere effettuato evidenziando incoerenze o contrasti sui quali l’esame in primo grado non si è sviluppato.
La Corte di appello in tal modo opera, infatti, una valutazione negativa di attendibilità senza che i testimoni siano stati chiamati a spiegare le imprecisioni o i contrasti di cui vengono rimproverati nel secondo giudizio e senza che siano stati richiesti di chiarire i punti che la Corte di appello ritiene controversi: ciò rende gli esami incompleti e parziali, e come tali non suscettibili di trasformarsi in elemento positivo che smentisce la versione difensiva che il primo giudice ha ritenuto, invece, fondata anche sulla base delle medesime dichiarazioni che egli ha giudicato sufficienti per escludere la responsabilità dell’imputato.
A ciò si aggiunga – prosegue la Corte – che tale modo di procedere esclude dal novero delle fonti di prova i testimoni che il primo giudice ha ritenuto superflui rispetto a conclusioni favorevoli all’imputato che egli giudicava già accertate sulla base delle prove raccolte.
Entrambi questi profili rappresentano una violazione del diritto dell’imputato alla prova fissato innanzitutto dall’art. 11, comma 3, Costituzione e dall’art. 190 c.p.p., nonchè una compressione delle corrette procedure di accertamento dei fatti.

Come anticipato, a sostegno di questa conclusione, la Suprema Corte richiama anche una recentissima pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Manolachi contro Romania del 5 marzo 2013) nella quale la Corte Edu, richiamate precedenti sentenze di senso conforme aventi sempre come parametro l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, al punto 48 afferma con riferimento a persona in grado di appello “riconosciuta colpevole sulla base delle stesse testimonianze che avevano portato il tribunale a dubitare dell’infondatezza dell’accusa”: “la mancata audizione del ricorrente e dei testimoni da parte della corte di appello e dell’Alta Corte prima di dichiarare il ricorrente colpevole ha limitato notevolmente i diritti della difesa, tanto più che l’appello della procura era motivato dalla differenza tra la data presa in considerazione nelle trascrizioni delle dichiarazioni dei testimoni a discarico e la data dell’incidente”.
La sentenza prosegue affermando che, non disponendo la corte di appello di alcun dato nuovo, deve evidenziarsi come “la possibilità per l’imputato di confrontarsi con un testimone in presenza del giudice chiamato a decidere in ultima istanza sull’accusa è una garanzie di un processo equo“, e come, pur in assenza di espressa richiesta di nuovo esame dei testimoni da parte dell’imputato, “il giudice del ricorso fosse tenuto ad adottare d’ufficio misure positive a tale scopo, anche se ciò non era stato espressamente richiesto dal ricorrente”.
Le carenze così evidenziate conducono la Cedu a concludere (punto 51): “la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente senza che egli sia stato sentito personalmente dai giudici di appello e di ricorso e in assenza di audizione di testimoni, quando il ricorrente era stato assolto in primo grado, non soddisfa le esigenze del processo equo“.

Sulla base delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al giudice di appello che, alla luce dei principi fissati con la presente decisione, procederà ad un nuovo giudizio.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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