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Terremoto, restauro parziale dell’edificio e responsabilità del direttore dei lavori

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Cassazione Penale, Sez. IV, 1 settembre 2016 (ud. 10 maggio 2016), n. 36285
Presidente Bianchi, Relatore Dovere

Con la sentenza n.36285, depositata il 1 settembre 2016, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione si è soffermata sulla responsabilità per i reati di omicidio colposo (art.589 c.p.), lesioni colpose (art.590 c.p.) e crollo di costruzioni colposo (art.434, in relazione all’art.449 c.p.) di un progettista e direttore dei lavori che aveva provveduto ad alcune opere di manutenzione straordinaria (incamiciatura di sei pilastri in calcestruzzo armato) nel 2002 in un condominio crollato in conseguenza del terremoto dell’Aquila del 2009.

In particolare, oltre al dato temporale intercorrente tra l’esecuzione dei lavori e il crollo dell’edificio, risulta di peculiare interesse la circostanza che i lavori commissionati all’imputato riguardassero esclusivamente delle opere autonome rispetto al complesso strutturale dello stabile.

La Cassazione, aderendo alla tesi della Corte d’Appello dell’Aquila, ha riconosciuto la posizione di garanzia del direttore dei lavori in quanto il suo intervento, pur essendo limitato e autonomo, aveva carattere strutturale «sicché egli aveva l’obbligo giuridico di osservare la normativa antisismica all’epoca vigente, la quale implicava l’accertamento della consistenza dei pilastri sui quali eseguire l’intervento; dal che sarebbe derivata la conoscenza dei difetti strutturali che viziavano i sei pilastri».

Avendo poi il direttore dei lavori attestato la rispondenza delle opere alle norme edilizie, urbanistiche e di sicurezza vigenti, anche volendo considerare il suo intervento esclusivamente migliorativo, avrebbe dovuto comunque svolgere gli accertamenti di tipo statico che avrebbero evidenziato le bias dell’edificio e quindi segnalarle al committente, che avrebbe potuto predisporre un intervento di adeguamento del condominio, mettendolo in sicurezza da eventuali rischi sismici.

Tanto precisato e dopo aver rimarcato il profilo di responsabilità soggettiva, la Cassazione, in accoglimento del terzo motivo della difesa dell’imputato, ha annullato con rinvio la condanna della Corte di Appello, in quanto non sufficientemente motivato il nesso di causa tra i lavori svolti dal progettista e il crollo del condominio, verificatosi parecchi anni dopo. Ad avviso degli Ermellini, difatti, a mero titolo di esempio, «non è stato indagato quali fossero i rimedi concretamente adottabili, se essi fossero nella disponibilità del condominio, tanto per l’aspetto economico, che per quello dispositivo; se vi fosse una concreta possibilità di intervento dell’autorità pubblica, a fronte di una eventuale inattività dei condomini (…); quali fossero i tempi di adozione delle misure concretamente adottabili». Non sono state, infine, vagliate o anche solo prese in considerazioni alternative ipotetiche ulteriori, quali la possibile persistenza dell’uso delle abitazioni pur in assenza di interventi di adeguamento sismico.