ARTICOLICONTRIBUTIIN PRIMO PIANONOVITA' LEGISLATIVE

Approvata definitivamente la disciplina del whistleblowing anche nel settore privato

In data odierna la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, già approvata dallo stesso ramo del Parlamento e approvata con emendamenti dal Senato lo scorso 18 ottobre.

Con tale provvedimento legislativo, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si è modificata la disciplina del whistleblowing in campo pubblicistico, intervenendo sull’art. 54bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti e si è esteso il campo di applicazione di un tale regime di favore per il segnalatore anche al settore privato.

Il termine “whistleblowing” può essere letteralmente tradotto con “soffiare nel fischietto”, anche se nella nostra lingua non è facile trovare una traduzione adeguata, tanto che l’ANAC ha indetto un concorso nelle scuole per cercare di individuare un’espressione più consona, mentre l’Accademia della Crusca avrebbe indicato come trasposizione in italiano: “allerta civica” e “allertatori civici” per i whistleblower.

Il whistleblowing è quello strumento legale ideato e collaudato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna per garantire un’informazione tempestiva e una altrettanto rapida soluzione in merito a eventuali rischi ai danni o a opera di un’organizzazione. È quella forma di delazione che un soggetto che fa parte (in senso lato) di una società esercita quando nota un illecito, che può essere civile, penale, anche solo etico e che può avvenire all’interno della azienda, oppure all’esterno, tramite segnalazioni ad autorità indipendenti, all’autorità giudiziaria o alla stampa e ai media.

Il profilo su cui le modifiche legislative sono intervenute è la protezione del dipendente che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti nell’ambito del rapporto di lavoro, sia pubblico che privato.

La nuova disciplina nel settore pubblico prevede, anzitutto, che il segnalatore al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente, all’ANAC o all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere – per motivi collegati alla segnalazione – soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

Viene, inoltre, sancito il divieto di rivelare l’identità del segnalante l’illecito, oltre che nel procedimento disciplinare, anche in quello contabile. Nel procedimento penale la segretezza dell’identità è coperta in relazione e nei limiti del segreto degli atti d’indagine di cui all’articolo 329 c.p.p..

Le modifiche alla disciplina privatistica, invece, attengono esclusivamente alla disciplina della responsabilità da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01, prevedendo uno o più canali che, a tutela dell’integrità dell’ente, consentano a coloro segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Viene, inoltre, introdotta la possibilità, in caso di adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti, di denuncia all’ispettorato Nazionale del Lavoro, anche da parte dell’organizzazione sindacale; sancita, infine, la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante del mutamento di mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria.

Redazione Giurisprudenza Penale

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