ARTICOLIDIRITTO PENALE

Sul momento consumativo del delitto di occultamento di scritture contabili

Tribunale di Bari, ud. 21 novembre 2016, n. 5248
Giudice dott.ssa Cistulli

All’odierno imputato – Legale Rappresentante di una Società pugliese – la Procura di Bari contestava il delitto ex art. 10 D.Lgs. 74/2000 per aver occultato – al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto – le scritture contabili e i documenti contabili obbligatori, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari relativamente all’anno di imposta 2005.

Indipendentemente da ogni valutazione di merito, la sentenza qui allegata riconosce che i fatti contestati sono ampiamente prescritti, fornendo così l’occasione per spendere qualche riflessione in merito al momento consumativo del reato qui contestato.

In via preliminare, il Tribunale rileva che l’Agenzia delle Entrate è venuta a conoscenza dell’occultamento delle scritture contabili il 24 novembre 2008: quindi, il fatto contestato risulta perfezionato in quella data.

Ne deriva così che l’ordinario termine di prescrizione (7 anni e mezzo) decorre proprio da quel momento e, di conseguenza, il Tribunale dà atto che “il delitto contestato […] si è estinto per intervenuta prescrizione in data 23 maggio 2016“.

Tale soluzione si pone in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il delitto di occultamento di documenti contabili ha natura di reato permanente, protraendosi la condotta penalmente rilevante sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale decorre il termine di prescrizione” (in tal senso, Cass. Pen., Sez. III, 9 luglio 2015, n. 38376; Cass. Pen., Sez. III, 5 dicembre 2012, n. 5974; Cass. Pen., Sez. III, 14 novembre 2007, n. 3055. Infatti, tale orientamento riconosce che la condotta di occultamento, a differenza di quella di distruzione, dà luogo ad un reato permanente perché l’obbligo di esibizione perdura finché è consentito il controllo. Quindi, la condotta antigiuridica si protrae nel tempo a discrezione del reo, il quale, a differenza della distruzione, ha il potere di fare cessare l’occultamento esibendo i documenti. Per approfondimenti, si rinvia a Basso-Viglione, I nuovi reati tributari, Giappichelli, 2017).

Solo per completezza, si segnala che l’orientamento qui accolto – seppur prevalente nella giurisprudenza di legittimità – ha dato origine a contrasti interpretativi all’interno della dottrina penalistica.

Infatti, alcuni Autori rilevano che il delitto ex art. 10 D.Lgs. 74/2000 non possiede le caratteristiche tipiche del reato permanente – cioè l’offesa al bene giuridico non si protrae a causa della condotta dell’agente – e attribuiscono, di conseguenza, natura istantaneo al reato, che si consuma così al momento del nascondimento della documentazione (in tal senso, Cerqua, Commento all’art. 10, in AA.VV., Diritto e procedura penale tributaria, a cura di Caraccioli-Giarda-Lanzi, Cedam, 2001, p. 306).