ARTICOLIDIRITTO PENALE

Alla Corte Costituzionale una questione su tolleranza abituale e favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata

Tribunale di Reggio Emilia, Ordinanza, 31 gennaio 2019
Giudice dott. Ghini

Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale in tema di tolleranza abituale e favoreggiamento della prostituzione di cui all’art. 3, comma 1, nn. 3 e 8 della Legge 20-2-1958 n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui).

Entrambe le ipotesi, ad avviso del giudice, si pongono in collisione con i principi di offensività e precisione.

Partendo dal primo – con riferimento al quale il giudice si interroga su quale sia l’interesse tutelato dalle incriminazioni – «moralità pubblica e buon costume sono quasi scomparsi, come beni giuridici, anche livello di legislazione ordinaria, con il progressivo svuotamento del titolo IX del libro II del codice penale; la prima è ormai un relitto del passato per la sua radicale incompatibilità con un ordinamento laico e aconfessionale, mentre il secondo sopravvive solo come protezione della sensibilità individuale contro l’esposizione a scene sessuali non gradite: niente che possa esserci di aiuto, in ogni caso».

Quanto alla dignità della persona che si prostituisce, «se ci riferiamo alla dignità oggettiva, quella che deriva dalle norme di cultura, abbiamo un oggetto di tutela plausibile e con ogni probabilità corrispondente alle intenzioni del legislatore storico, ma incompatibile con il principio di laicità e con la considerazione – presupposta dallo stesso art. 2 della Costituzione – di ogni soggetto maggiorenne e capace come libero di autodeterminarsi: non possiamo, in altre parole, trattare la prostituta come minorenne o incapace e imporle il nostro concetto di dignità; possiamo invece riferirci alla dignità soggettiva, quella che consegue alle scelte di ciascuno, libere finché non cagionino danno ad altri, ma nemmeno questo può essere il bene giuridico protetto da norme che – indifferenti, come si e’ detto, ad ogni elemento di costrizione o di inganno – puniscono chi collabora all’attuazione di una scelta libera di persone maggiorenni e capaci».

Neanche la libertà di determinazione della donna può essere considerato il bene protetto dal momento che, «in tutta evidenza, il fuoco delle incriminazioni, che non postulano come elemento di fattispecie nessuna lesione della libertà di determinazione e si applicano anche quando la prostituta si concede per scelta libera e consapevole».

Quanto al principio di precisione, «se la descrizione del fatto che troviamo nell’art. 3, comma 1, n. 3, non suscita particolari problemi, pare difficile dire altrettanto dell’art. 3, comma 1, n. 8, della legge n. 75/1958: secondo l’autorevole lettura di C 49643/2015, il favoreggiamento sarebbe un reato a forma libera; reati così costruiti esistono, ed occupano anzi un posto centrale nel sistema, ma presentano una caratteristica indefettibile: la fattispecie comprende anche un evento. E’ grazie all’evento e ai nessi che lo legano alla condotta – causalità, imputazione oggettiva, colpa o dolo – che la descrizione del fatto viene recuperata ad un grado di determinatezza sempre sufficiente, e spesso anche notevole. Ma il nostro è in genere concepito come reato di pura condotta: e un reato di pura condotta a forma libera costituisce la negazione conclamata di ogni determinatezza».

Sebbene non sia compito del giudice suggerire alla Corte come rimediare all’illegittimità costituzionale denunciata – conclude l’ordinanza – «per armonizzare sia l’abituale tolleranza che il favoreggiamento al principio di offensività basterebbe forse dichiararli illegittimi nella parte in cui si applicano anche alla prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata; il principio di precisione destina probabilmente il favoreggiamento ad essere cancellato con un tratto di penna del giudice delle leggi».

Redazione Giurisprudenza Penale

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