Sequestro di persona a scopo di estorsione: depositata la sentenza della Corte costituzionale in tema di divieto di prevalenza delle generiche sulla recidiva reiterata
Corte Costituzionale, 16 ottobre 2025, n. 151
Presidente Amoroso, Relatore Sciarrone Alibrandi
Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 cod. pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62-bis cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
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Questo il testo del comunicato stampa pubblicato dalla Consulta:
Sequestro di persona a scopo di estorsione: illegittimo il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante della recidiva reiterata
Con la sentenza numero 151, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata.
Le questioni erano state sollevate dalla Corte d’assise di Roma, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo e secondo comma, della Costituzione.
La Corte ha accolto le censure, ritenendo necessario, di fronte a un trattamento sanzionatorio di eccezionale asprezza come quello previsto dall’articolo 630, primo comma, del codice penale, garantire la possibilità di mitigare la pena, non solo in rapporto ai profili oggettivi del fatto (come già consentito grazie all’attenuante della lieve entità introdotta dalla sentenza numero 68 del 2012), ma anche rispetto a risvolti attinenti a caratteristiche “atipiche” di quest’ultimo o ad aspetti soggettivi dell’autore del reato, che solo le attenuanti generiche sono in grado di intercettare.
Il divieto di prevalenza delle attenuanti di cui all’articolo 62-bis del codice penale, quindi, viola il principio di proporzionalità presidiato dagli articoli 3 e 27, terzo comma, perché la reazione sanzionatoria a un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non deve risultare eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto, anche per non tradire la finalità rieducativa della pena, che altrimenti sarebbe immancabilmente avvertita come ingiusta dal condannato.
Risulta leso, inoltre, il principio di individualizzazione della pena, che ammette esclusivamente una risposta sanzionatoria il più possibile calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di personalità della responsabilità penale di cui all’articolo 27, primo comma, della Costituzione.
È anche violato il principio di eguaglianza (articolo 3, primo comma, della Costituzione), perché sarebbe irragionevole applicare il medesimo severo trattamento sanzionatorio a due soggetti, entrambi recidivi reiterati e autori di un identico fatto di sequestro estorsivo, qualora a vantaggio di uno solo di essi
ricorressero anche i presupposti per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all’aggravante della recidiva reiterata.
Per la Corte, infine, il divieto contrasta anche con il principio di offensività desumibile dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione, per il quale la pena deve sempre costituire la risposta a un singolo “fatto” di reato, senza poter essere utilizzata come misura primariamente volta al controllo della pericolosità sociale del suo autore, rivelata dalle sue qualità personali.
Roma, 16 ottobre 2025