ARTICOLIdelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOParte speciale

Pubblico ufficiale a libro paga: è configurabile il 319 c.p. e non il 318 c.p.

2Cassazione Penale, Sez. VI, 28 febbraio 2014 (ud. 15 ottobre 2013), n. 9883
Presidente Milo, Relatore Paoloni

Si segnala alla attenzione dei lettori il deposito di un’interessante pronuncia della sesta sezione penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione con la quale si è affrontato il tema del totale asservimento della funzione pubblica o, per dirla in altri termini, del pubblico ufficiale a libro paga del privato corruttore.

Senza riepilogare la vicenda, per cui si rimanda alla sentenza di cui è disponibile il download, in motivazione i giudici della sesta sezione (v. pag. 8 delle motivazioni, punto 4.6.2.) affrontano la problematica relatica alla eventualità che l’ipotesi del cd. pubblico ufficiale a libro paga del privato – ipotesi disegnata dall’evoluzione giurisprudenziale e pacificamente sussunta nell’ipotesi di corruzione propria ex art. 319 c.p. – possa o debba essere oggi ricondotta nella previsione del novellato art. 318 c.p., come sembrerebbe da una prima lettura (v. in particolare Cass. Pen., Sez. VI, n. 19189 dell’11 gennaio 2013 secondo cui “il nuovo art. 318 c.p. ha determinato un’estensione dell’area di punibilità, in quanto ha sostituito alla precedente causale del compiendo o compiuto atto dell’ufficio, oggetto di “retribuzione”, il più generico collegamento, della dazione o promessa di utilità ricevuta o accettata, all’esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio così configurando, per i fenomeni corruttivi non riconducibili all’area dell’art. 319 c.p., una fattispecie di onnicomprensiva “monetizzazione” del munus pubblico, sganciata in sè da una logica di formale sinallagma e idonea a superare i limiti applicativi che il vecchio testo, pur nel contesto di un’interpretazione ragionevolmente estensiva, presentava in relazione alle situazioni di incerta individuazione di un qualche concreto comportamento pubblico oggetto di mercimonio”).

Nel fornire soluzione a questo interrogativo, i giudici di Piazza Cavour hanno però affermato che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili “ex post”, configura il reato di cui all’art. 319 cod. pen., e non il più lieve reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190).

A sostegno di questa interpretazione – conclude la Corte – si consideri che la condotta di un pubblico ufficiale che compia per denaro o altra utilità un solo suo atto contrario ai doveri d’ufficio è punito con una pena cospicua oscillante tra i quattro e gli otto anni di reclusione (come da novellato incremento delle pene dell’art. 319 c.p.); al contrario – aderendo alla tesi del ricorrente – un pubblico ufficiale stabilmente infedele, che ponga la sua intera funzione e i suoi poteri al servizio di interessi privati per un tempo prolungato attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari alla funzione non specificatamente individuabili (altrimenti, è ovvio, si configurerebbe il 319 c.p.) si vedrebbe irragionevolmente punito con una pena assai più mite, qual è quella del riformato art. 318 c.p. (da uno a cinque anni di reclusione).

Tutto ciò, malgrado appaia indiscutibile la ben maggiore offensività e il più elevato disvalore giuridico e sociale della seconda condotta, nella quale si ha un costante asservimento agli interessi personali di terzi privati.

Redazione Giurisprudenza Penale

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