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Calderoli – Kyenge: ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Bergamo nei confronti del Senato della Repubblica

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Tribunale di Bergamo, 24 novembre 2015
Presidente Bertoja – Giudici Storto, Graziosi

Segnaliamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza con cui il Tribunale di Bergamo, nell’ambito del procedimento penale per il reato di cui agli artt. 595, c. 3 c.p. e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), a carico del senatore Roberto Calderoli in danno dell’onorevole Cecile Kyenge Kashetu, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale perché:

  • dichiari che non spettava al Senato della Repubblica affermare, con deliberazione del 16 settembre 2015 (Doc. IV-ter, n. 4), che le dichiarazioni rese dal sen. Roberto Calderoli nei confronti dell’on. Cécile Kyenge Kashetu, all’epoca dei fatti Ministro per l’integrazione, concernessero opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili ai sensi dell’art. 68, co. 1, Cost.;
  • annulli la relativa deliberazione del Senato della Repubblica adottata in data 16 settembre 2015.

Compito delle Camere – si legge nell’ordinanza – «è valutare la sussistenza o meno del nesso funzionale tra opinioni espresse dal parlamentare ed esercizio delle relative funzioni, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che tale «espressione» abbia ricevuto da parte del Pubblico Ministero; il  controllo sulla correttezza e completezza di tale qualificazione spetta infatti ai giudici che si succedono nelle fasi del procedimento».

Nel caso di specie «il Senato ha invece travalicato tali limiti – e ha invaso il settore riservato alla giurisdizione – intervenendo sulla qualificazione giuridica del fatto. Con le decisioni in parola, non limitando la valutazione all’esistenza o meno di un collegamento tra le espressioni pronunciate e il mandato parlamentare del senatore Calderoli, ha apprezzato non un fatto, naturalisticamente unitario, ma la sua qualificazione giuridica: in sintesi il Senato, ritenendo la sindacabilità’ del reato – base e l’insindacabilità della circostanza aggravante, si è espresso sulla declinazione giuridica di un fatto storico».

In ogni caso – prosegue il Tribunale – «nel caso di specie non è dato ravvisare il nesso funzionale tra aggravante ed esercizio delle funzioni parlamentari […] sfuggendo «il collegamento tra il contenuto delle espressioni sopra riportate e il contenuto delle problematiche politiche in tema di immigrazione, fenomeno che tra l’altro non riguarda solamente soggetti di colore».

Si tratta infatti di dichiarazioni – prosegue il Tribunale – «che non possono ritenersi neppure vagamente attinenti ad un contesto politico, e debbono invece considerarsi prive di nesso funzionale con atti rientranti nel mandato parlamentare e dunque rese al di fuori dell’esercizio di attività funzionale riconducibile alla qualità di membro del Senato; la cognizione in merito alla loro effettiva idoneità a integrare o meno il delitto in contestazione, anche in forza di precetti costituzionali (articoli 27, 101 e 102), dovrebbe essere riservata all’autorità giudiziaria ordinaria».

Segnaliamo che la Corte Costituzionale con ordinanza numero 139/2016 del 10 giugno 2016, riconosciuta la legittimazione del Tribunale ordinario di Bergamo a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ha dichiarato ammissibile il conflitto riconoscendo, dunque, l’esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della stessa Corte.

Redazione Giurisprudenza Penale

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