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Doppio binario processuale e sanzionatorio: quid se il giudizio penale si conclude per primo con assoluzione? Rinvio pregiudiziale della Cassazione Civile

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 11 – ISSN 2499-846X

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Corte di Cassazione Civile, Sezione II, Ordinanza interlocutoria 27 maggio – 15 novembre 2016, n. 23232
Presidente Petitti, Relatore Falabella, Ricorrente Di Puma

Si sottopone all’attenzione dei lettori la più recente pronuncia del Supremo Collegio in tema di doppio binario processuale e sanzionatorio per fatti illeciti di natura finanziaria.

Si tratta ancora di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, avente ad oggetto la corretta interpretazione dell’art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), il quale vieta agli Stati membri di perseguire o condannare il cittadino per un reato, per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva.

Il predetto rinvio è stato in questo caso operato dalla Corte di Cassazione Civile e vede, rispetto ai precedenti, la seguente peculiarità.

Stavolta il procedimento penale, che di norma si sviluppa per secondo in ordine cronologico, si concludeva invece prima di quello amministrativo. Non solo, esso conduceva a sentenza irrevocabile di assoluzione, la qual cosa, in ipotesi di successiva e definitiva irrogazione della sanzione amministrativa, avrebbe condotto ad un problematico contrasto di giudicati.

Punto centrale del rinvio, dunque, è stata la difficoltà nell’interpretare ed applicare il principio del ne bis in idem europeo in presenza di un accertamento definitivo dell’insussistenza della condotta penale.

Vediamo dunque sinteticamente la vicenda ed il ragionamento della Corte.

1. I fatti in breve

Nel novembre 2012 la Consob applicava al ricorrente con delibera la sanzione amministrativa di importo pari a € 100.000 ai sensi dell’art. 187-bis T.U.F., per avere questi asseritamente commesso un fatto di abuso di informazioni privilegiate.

Attivato il procedimento di opposizione previsto dall’art. 187-septies T.U.F., ed esperiti senza successo i rimedi di merito avverso la predetta delibera, lo stesso ricorrente adiva la Corte di Cassazione Civile, dando atto – fra l’altro – di essere stato sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, qualificato ai sensi dell’art. 184 T.U.F. (reato di abuso di informazioni privilegiate). Tale procedimento era infine culminato con sentenza di assoluzione in formula piena, non impugnata agli effetti penali e dunque passata in giudicato.

Ad avviso di parte ricorrente si era formato un giudicato penale proprio su quel fatto oggetto del procedimento pendente avanti la Cassazione Civile. Pertanto, fra i motivi di ricorso, facendo ampio riferimento alla giurisprudenza sia della Corte EDU sia della Corte GUE in tema di ne bis in idem, chiedeva al Supremo Collegio la diretta applicazione dell’art. 50 della Carta di Nizza, o in via subordinata il rinvio pregiudiziale alla Corte GUE per la corretta interpretazione di tale norma, o infine, in ulteriore subordine, la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p..

2. Il rinvio alla Corte GUE

Dopo aver ricostruito, con ampia disamina di giurisprudenza internazionale, le nozioni di ‘idem factum’, di ‘same offence’ e di ‘facts that are substantially the same’ utili ad individuare i casi di doppio giudizio e doppia sanzione, il Giudice di legittimità concludeva che i fatti oggetto dei due procedimenti (amministrativo e penale) fossero i medesimi. Parimenti considerava che la sanzione amministrativa irrogata, ancorché non formalmente penale, fosse afflittiva al punto da risultare sostanzialmente penale.

Sotto altro profilo, la Cassazione analizzava i rapporti tra la Carta di Nizza e la Convenzione EDU, specie alla luce dell’art. 52 §3 della Carta. Quest’ultima norma, al fine di armonizzare i due testi normativi, stabilisce che ai diritti riconosciuti da entrambi debba darsi medesima portata e medesimo significato loro conferito dalla Convenzione. In altre parole, il ne bis in idem ex art. 50  della Carta vale quanto vale il principio sancito dall’art. 4, Prot. 7 alla Convenzione.

Al tempo stesso, il Giudice si soffermava sul ruolo delle norme interne che regolano i rapporti tra i due procedimenti: d’un canto l’art. 187-duodecies T.U.F., che impedisce la sospensione del procedimento amministrativo in pendenza di quello penale, d’altro canto l’art. 654 c.p.p., che regola gli effetti della sentenza penale irrevocabile nel giudizio amministrativo. Orbene, sul punto la Corte concludeva per l’incompatibilità di tali norme interne dianzi a quelle internazionali, al punto da non potersi con esse risolvere il caso di specie.

Il nodo andava dunque risolto con le disposizioni europee; occorreva capire insomma come, alla luce del diritto dell’Unione Europea, debba applicarsi il divieto di doppio giudizio e doppia sanzione, nell’ipotesi, pari all’odierna, in cui uno dei due giudici ritenga l’illecito insussistente.

E pertanto, concludeva la Corte, occorre formulare il seguente rinvio pregiudiziale: “Se l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione vada interpretato nel senso che in presenza di un accertamento definitivo dell’insussistenza della condotta che ha integrato l’illecito penale, al giudice nazionale sia precluso, senza necessità di procedere ad alcun ulteriore apprezzamento, l’avvio o la prosecuzione per gli stessi fatti di un ulteriore procedimento che sia finalizzato all’irrogazione di sanzioni amministrative che per la loro natura e gravità siano da qualificarsi penali”.

Contestualmente, rilevato che la stessa legislazione europea prevede limiti sanzionatori per la repressione dei crimini finanziari, la Corte rinviava una seconda questione interpretativa, in punto di valutazione dell’afflittività delle sanzioni, ai fini dell’applicabilità o meno del divieto di doppia irrogazione. In particolare, poneva il seguente quesito: “Se il giudice nazionale, nel valutare l’efficacia, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni, ai fini del riscontro della violazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, debba tener conto dei limiti di pena posti dalla direttiva 2014/57/UE”.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Roccatagliata, Doppio binario processuale e sanzionatorio: quid se il giudizio penale si conclude per primo con assoluzione? Rinvio pregiudiziale della Cassazione Civile, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 11