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La repressione della pericolosità sociale: le misure di prevenzione tra le esigenze di tutela dell’ordine sociale ed il difficile inquadramento nell’ordinamento nazionale ed europeo

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 6 – ISSN 2499-846X

Lo scorso 23 febbraio è stata pubblicata la tanto attesa (udienza 25 maggio 2015) sentenza della Grande Camera De Tommaso c. Italia relativa alle misure di prevenzione personali applicate ai c.d. pericolosi semplici ai sensi della L. n. 1423/1956. Tale sentenza rappresenta una svolta fondamentale nella giurisprudenza della Corte, che sino ad ora ha sostanzialmente riconosciuto la conformità ai principi della CEDU della disciplina italiana in materia di misure di prevenzione, tranne che per la mancanza di un’udienza pubblica.

Attraverso l’esame del caso specifico sottoposto alla sua attenzione, la Corte di Strasburgo è giunta alla conclusione che la normativa nazionale che disciplina l’applicazione di una misura di prevenzione personale sulla base delle fattispecie di c.d. pericolosità generica si pone in contrasto con l’art. 2 prot. 4 della Convenzione. In particolare, secondo la pronuncia in esame, le norme di cui all’art. 1 legge 1423/1956 – oggi art. 1 d.lgs. 159/2011 – non rispettano il principio di legalità perché difettano dei necessari requisiti di precisione, determinatezza e prevedibilità.

Analogo giudizio di censura attiene alla mancanza di conformità delle prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione al principio di tassatività: alcune delle prescrizioni previste dal comma 3 dell’art 5 della legge n. 1423/1956 sono espresse in termini troppo generici e il loro contenuto è estremamente vago e indeterminato. Questo vale in particolare per le disposizioni relative agli obblighi di “vivere onestamente e rispettare le leggi” e di “non dare adito a sospetti”. Anche relativamente a tale aspetto, la Corte di Strasburgo richiama la giurisprudenza della Consulta, la quale era giunta alla conclusione che gli obblighi di “vivere onestamente” e di “non dare adito a sospetti” non violassero il principio di legalità. Tuttavia, secondo la Corte Europea l’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 282 del 2010 è successiva ai fatti del caso di specie e che era quindi impossibile per il ricorrente accertare, sulla base della posizione della Corte costituzionale in tale sentenza, il contenuto preciso di alcune delle prescrizioni a cui era stato sottoposto nelle more della sorveglianza speciale. Tali prescrizioni, infatti, possono dar luogo a diverse interpretazioni, come ha ammesso la stessa Corte Costituzionale.

Se questo è stato il contenuto della decisione della Grande Camera, non sono mancate, però, in seno allo stesso supremo consesso, varie e autorevoli dissenting opinions.

Con tale contributo, quindi, prendendo le mosse dagli spunti di riflessioni forniti dall’ultima pronuncia della Corte di Strasburgo, si vuole condurre una analisi approfondita dell’istituto delle misure di prevenzione che sia conto delle origini storiche, della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché delle opinioni della dottrina.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Capriello, La repressione della pericolosità sociale: le misure di prevenzione tra le esigenze di tutela dell’ordine sociale ed il difficile inquadramento nell’ordinamento nazionale ed europeo, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 6