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Fatti e misfatti. Un commento al DDL sul reato di tortura

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 6 – ISSN 2499-846X

Lo scorso 17 maggio il Senato della Repubblica ha approvato, con modificazioni (in seconda lettura, dopo quella del 4 febbraio 2014) il DDL 2168: Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano. Il testo, che ha unificato quelli presentati per iniziativa di altri Senatori (nn.10, 362, 388, 395, 849, 874), era già stato sostanzialmente modificato dalla Camera dei Deputati in data 9 aprile 2015, due giorni dopo l’umiliante (ma scontata) condanna subita dal nostro Paese nell’affaire Cestaro c. Italia, relativo ai fatti di reato verificatisi durante il G8 di Genova.

Pare opportuno ricordare come nel passaggio da un ramo all’altro del Parlamento fosse stata abolita l’inclusione dei trattamenti inumani o degradanti tra quelli oggetto di incriminazione, introdotta l’intenzionalità della condotta (una sola, abolendosi il riferimento alle violenze o minacce gravi), con finalità specificamente indicate, prevedendosi altresì un raddoppio del termine prescrizionale, ex art.157 comma VI c.p.

Come vedremo, si trattava di modifiche opportune, seppure insufficienti, sol che si tenga conto del testo di cui alla Convenzione firmata a New York il 10 dicembre 1984, approvata con legge di ratifica del 3 novembre 1988, n.498. Eppure, malgrado la composizione amichevole raggiunta lo scorso mese di aprile tra lo Stato italiano e sei dei ricorrenti alla Corte EDU (nel ricorso Azzolina ed altri c. Italia), con il pagamento di 45 mila euro ciascuno, avendo nell’occorso il Governo riconosciuto i casi di maltrattamenti simili a quelli subiti dagli interessati a Bolzaneto, come anche l’assenza di leggi adeguate, conseguentemente impegnandosi ad adottare tutte le misure necessarie a garantire in futuro il rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione europea dei diritti umani (compreso l’obbligo di condurre un’indagine efficace e l’esistenza di sanzioni penali per punire i maltrattamenti e gli atti di tortura), il Senato ha licenziato un testo che si rivela una vera e propria mistificazione, un palese tradimento degli obblighi convenzionali assunti, senza riserve, quasi trent’anni fa.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Passione, Fatti e misfatti. Un commento al DDL sul reato di tortura, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 6