ARTICOLICONTRIBUTI

La legittimazione dell’attività medica alla luce dell’obbligo di forma scritta e di necessaria comprensibilità del consenso informato

in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1-bis – ISSN 2499-846X

Il concetto di consenso informato è senza ombra di dubbio uno dei più dibattuti della storia giuridica italiana. Inizialmente concepito, alla stregua delle indicazioni della giurisprudenza americana che per prima lo formulò all’inizio del secolo scorso, quale autorizzazione conferita dal paziente ai sanitari per l’esecuzione di determinati trattamenti sanitari, in mancanza della quale avrebbero costituito reati, è successivamente giunto a ricomprendere al suo interno nuovi diritti quali quello all’autodeterminazione e all’integrità psico-fisica del paziente.

La dottrina e la giurisprudenza hanno a lungo dibattuto in merito alle modalità mediante le quali il consenso informato dovesse essere validamente prestato e, in particolar modo, se fosse o meno necessaria la forma scritta, ed una risposta affermativa sul punto è stata data dalla Legge n. 219/2017. A ben vedere, però, anche se la predetta norma ha sancito la necessità della forma scritta per la valida prestazione del consenso informato, molti nodi non sono stati sciolti.

La novella legislativa, infatti, stabilisce anche che il paziente deve essere informato in maniera completa e comprensibile sui trattamenti che subirà. Ed è proprio questo il cuore del problema: in che modo tale atto, pur redatto in forma scritta, può considerarsi completo e, soprattutto, comprensibile per il paziente? Il più delle volte, infatti, per quest’ultimo risulta molto difficile comprendere il contenuto del consenso che sta sottoscrivendo, considerato l’alto tecnicismo con cui viene redatto dai medici. La questione risulta particolarmente attuale, tanto che recentemente un Ospedale veneto aveva ipotizzato di redigere il modulo del consenso informato addirittura in dialetto, al fine di renderlo maggiormente comprensibile per i propri pazienti, la maggior parte dei quali anziani. Scopo del presente contributo è proprio quello di cercare di dare una risposta a questa domanda, anche alla luce di quanto sancito da dottrina e giurisprudenza.

Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Scapin, La legittimazione dell’attività medica alla luce dell’obbligo di forma scritta e di necessaria comprensibilità del consenso informato, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 1-bis