ARTICOLIDalle Sezioni UniteDIRITTO PENALE

Le Sezioni unite sulla contestazione in fatto dell’aggravante con componente valutativa (art. 476 co. 2 c.p.). Brevi note.

in Giurisprudenza Penale, 2019, 7-8 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 4 giugno 2019 (ud. 18 aprile 2019), n. 24906
Presidente Carcano, Relatore Zaza

1. Con la pronunzia in commento, la Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha risolto un contrasto giurisprudenziale sulla sufficienza della contestazione in fatto della circostanza aggravante di cui all’art. 476 co. 2 c.p. ai fini della sua applicazione da parte del giudice.

Nel caso di specie, l’imputata era stata condannata per il reato di cui all’art. 476 co. 2 cit., così riqualificata l’originaria imputazione ex art. 476 co. 1 c.p., per «la falsa attestazione, quale presentatore di tre titoli cambiari emessi da Pietro Crognale in favore di Pietro Troilo e successivamente protestati, di essersi recata presso il domicilio indicato nei titoli e di avervi provveduto alle ricerche del debitore»; in sede di appello, le era stato mitigato il trattamento sanzionatorio, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante indicata, oltre i benefici di legge.

Nel ricorso per cassazione, il ricorrente evidenziava che la natura fidefacente dell’atto falso – che costituisce l’elemento costitutivo fondante la citata aggravante – non era stata contestata, in quanto non era stato specificato l’atto oggetto di falsificazione.

Con l’ordinanza Cass., sez. V, ord. 4 dicembre 2018, veniva rimessa la questione alle sezioni unite, attinente alla legittimità di una contestazione “in fatto” della circostanza aggravante della natura fidefacente dell’atto oggetto della condotta di falso, prevista dall’art. 476, comma 2, cod. pen., dando atto dei due orientamenti contrapposti emersi sul tema.

La quinta Sezione così sintetizzava la domanda posta al supremo Consesso a sezioni unite: “Se possa essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell’art. 476, comma 2, cod. pen., qualora la natura fidefacente dell’atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione”.

2. Le Sezioni unite prendono le mosse, ai fini di una migliore comprensione terminologica, dal significato che occorre conferire alla dicitura “contestazione in fatto” di una circostanza: essa si realizza nel momento in cui nel capo di imputazione non si riscontra né l’indicazione della norma violata contenente l’aggravante, né la menzione testuale dell’aggravante, ma solo una enunciazione incidentale, riscontrabile nel testo dell’imputazione, degli elementi strutturali della stessa.

Specifica poi l’estensore, poiché pregiudiziale alla stessa rilevanza della pronuncia delle sezioni unite nonché alle argomentazioni risolutive che seguiranno, che nella fattispecie al vaglio dei giudici – contrariamente alle asserzioni del ricorrente – l’aggravante ex art. 476 co. 2 c.p. era stata chiaramente contestata, seppur solo in fatto, emergendo «tale indicazione dal riferimento alla realizzazione del falso in un’attività, quella del presentatore degli effetti cambiari, che dell’atto di protesto è per quanto detto una componente essenziale» (Considerato in diritto, par. 2, pag. 6).

Poste queste premesse, la pronunzia passa in rassegna i due orientamenti sviluppatisi sulla questione della sufficienza della sola contestazione in fatto ai fini dell’applicazione dell’aggravante ex art. 476 co. 2 c.p.

Secondo un primo orientamento, la mera contestazione in fatto non è consentita, mentre è necessario (alternativamente o cumulativamente): a) che sia indicata la norma (aggravante) violata; b) che vengano utilizzate formule linguistiche sinonimiche o equivalenti al contenuto della previsione normativa o comunque evocative della fidefacenza dell’atto.

L’orientamento in parola, che poggia anche su considerazioni giuridiche di derivazione sovranazionale (cfr. sentenza Corte EDU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), per cui il diritto dell’imputato ad essere “dettagliatamente informato” dei fatti materiali e della qualificazione giuridica ad essi assegnata dalla pubblica accusa transita per la chiara esplicitazione della natura fidefacente dell’atto nei termini su indicati.

Secondo altro orientamento, la sola contestazione in fatto dell’aggravante è ammissibile, in quanto è sufficiente che l’imputato abbia contezza degli elementi essenziali della circostanza aggravante, tra cui la precisazione dell’atto cui la falsificazione si riferisce. A supporto, si richiama la giurisprudenza nazionale sulla “prevedibilità” della riqualificazione giuridica; in particolare, l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 476 co. 2 c.p. sarebbe adeguatamente prevedibile nel caso in cui l’imputato fosse a conoscenza dell’atto oggetto di falsificazione, e quindi in grado di evincere la possibilità che il giudice applichi una circostanza aggravante che trova la sua ratio nella natura stessa dell’atto falso.

3. Le Sezioni unite sposano il primo orientamento, con alcune precisazioni.

In primo luogo, ritengono che l’orientamento contrario abbia impropriamente utilizzato l’argomento della prevedibilità della riqualificazione, che attiene non alla tematica dell’applicazione di circostanze rientranti nell’ambito della medesima norma incriminatrice contestata, ma a quella della riqualificazione giuridica del fatto mediante sussunzione in norma incriminatrice diversa da quella in rubrica.

In secondo luogo, precisano che, in ossequio all’art. 417, lett. b), c.p.p., alle norme che regolano il contenuto dell’atto di citazione dell’imputato nel processo penale [artt. 429 co. 1 lett. b),450 co. 3, 456 co. 1, 552 co. 1 lett. c), c.p.p.] ed all’art. 6 co. 3 lett. a) della CEDU (quest’ultimo nella parte in cui annovera il diritto ad essere informato in modo comprensibile e dettagliato sulla “natura dell’accusa”), l’imputazione deve contenere l’enunciazione in forma chiara e precisa sia del fatto che delle “circostanze aggravanti”.

Vero quanto sopra, le Sezioni unite statuiscono nel senso che, affinché la contestazione sia legittima, è sufficiente la “precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell’aggravante”, tuttavia dovendosi effettuare un approfondimento in relazione ai caratteri delle singole circostanze aggravanti, le quali possono essere ricondotte a due categorie.

Nella prima categoria vanno incluse le aggravanti basate su elementi strutturali di natura schiettamente “oggettiva” (es. condotta materiale, mezzi, oggetto): in questa ipotesi, è sufficiente l’enunciazione di tali elementi oggettivi nella contestazione.

Nella seconda categoria vanno al contrario annoverate le aggravanti che, tra gli elementi costitutivi, potenzialmente comprensivi degli elementi oggettivi di cui si è detto poc’anzi, includono componenti “valutative”: in questo caso il Pubblico Ministero deve indicare espressamente la “valutazione” effettuata, non potendo dirsi sufficiente l’indicazione dei soli elementi oggettivi da cui tale valutazione potrebbe in astratto trarsi.

L’aggravante di cui all’art. 476 co. 2 c.p. appartiene alla seconda species, in quanto è strutturata su un elemento oggettivo, i.e. la condotta di falsificazione posta in essere su un atto, e su un elemento valutativo, vale a dire la suscettibilità di qualificare l’atto come fidefacente giusto il disposto normativo ex artt. 2699-2700 c.c., mediante la confluenza di due presupposti: 1) provenienza dell’atto da soggetto legittimato dall’ordinamento ad attribuire ad esso pubblica fede; 2) oggetto della fede privilegiata attribuita, costituito dalle attestazioni su quanto fatto o rilevato dal pubblico ufficiale o avvenuto in sua presenza.

Pertanto, la qualificazione dell’atto in termini di fidefacenza, che costituisce il precipitato delle suddette valutazioni, non può ridursi all’indicazione del solo profilo oggettivo della circostanza (enunciazione dell’atto) ma deve estendersi alla componente valutativa.

Discende da ciò che la corretta contestazione in forma chiara, precisa e comprensibile, deve avvenire secondo alcune modalità, alternative o cumulative:

  • a) indicazione precisa della norma aggravante violata (nel caso di specie, art. 476 co. 2 c.p.):
  • b) espressa caratterizzazione dell’atto come “fidefacente”;
  • c) utilizzo di formule lessicali esplicative della natura fidefacente dell’atto.

Il dictum si compendia conclusivamente nel principio di diritto «Non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell’art. 476, comma 2, cod. pen., qualora la natura fidefacente dell’atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione con la precisazione di tale natura o con formule alla stessa equivalenti, ovvero con l’indicazione della norma di legge di cui sopra».

Può quindi riassuntivamente affermarsi che:

  • in linea di principio, la contestazione di una aggravante è correttamente effettuata – e pertanto il giudice può ritenerla in sentenza – quando essa è riportata nei suoi elementi fattuali costitutivi;
  • nel caso di circostanze aggravanti fondate su elementi meramente oggettivi, il giudice può applicare l’aggravante quando di essa siano quantomeno esposti nell’imputazione gli elementi strutturali essenziali (non ci si discosta da quanto sopra indicato in via generale);
  • nel caso di circostanze aggravanti che includono componenti valutative, il giudice può applicare l’aggravante purché dal testo dell’imputazione emerga la “valutazione” compiuta dall’Accusa, o perché il P.M. ha esplicitato normativamente la circostanza invocata, o perché è indicata – direttamente o con locuzioni nitidamente esplicative – (anche) la componente valutativa della circostanza invocata (si richiede un maggior rigore rispetto al principio generale indicato al primo punto).

Restano fuori dal perimetro operativo i principi sulla prevedibilità della riqualificazione giuridica, che opereranno invece per orientare il giudice nell’applicazione di norme incriminatrici diverse da quelle contestate.

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Lombardi, Le Sezioni unite sulla contestazione in fatto dell’aggravante con componente valutativa (art. 476 co. 2 c.p.). Brevi note, in Giurisprudenza Penale, 2019, 7-8