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Stupefacenti: sulle conseguenze della sentenza 32/2014 Corte Cost. sui patteggiamenti

Cassazione Penale, Sez. III, 7 marzo 2014 (ud. 25 febbraio 2014), n. 11110
Presidente Teresi, Relatore Pezzella

Depositata il 7 marzo 2014 la pronuncia numero 11110 della terza sezione penale in tema di stupefacenti.

I giudici di Piazza Cavour, in particolare, hanno affermato che, a seguito della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l’illegittimità della Legge Fini Giovanardi), l’accordo concluso per l’applicazione della pena rimane valido qualora, ritenuto il “fatto di lieve entità”, la sanzione sia stata determinata in misura prossima al minimo edittale. (Nella vicenda su cui si sono pronunciati i giudici, a fronte di un quantitativo di marijuana pari a 180 grammi e della prova della cessione a terzi, si era partiti nel computo della pena patteggiata da una pena base di tre anni ed euro 10.000 di multa con un operato giudizio di prevalenza dell’allora ipotesi attenuata di cui all’art. 73 comma 5 dpr 309/90).

La questione è, in sostanza, quella di valutare l’influenza che la citata pronuncia della Corte Costituzionale ha avuto sui procedimenti penali  definiti con il rito alternativo del cd. patteggiamento: il problema, cioè, di valutare se possa o meno considerarsi “legale” una pena inflitta dal giudice del merito che, quando ha pronunciato la propria sentenza, aveva come riferimento l’art. 73 comma 5 dpr 309/90 nel testo previgente.

Nel fornire risposta a questo interrogativo, i giudici hanno ritenuto di dover distinguere a seconda che, nel giudizio di merito, il giudice abbia determinato una pena vicina al minimo edittale oppure no.

E’ stato, infatti, affermato che la necessità per il giudice di ricalcolare una pena divenuta illegale si pone solo qualora il giudice del merito sia partito da una pena base, oggi non più contemplata, superiore ai cinque anni. In tal caso – osserva la Corte – questo giudice di legittimità non potrebbe che prendere atto della illegalità della pena e annullare la sentenza quanto al trattamento sanzionatorio, con rinvio sul punto al giudice di merito; allo stesso modo, nel caso di patteggiamento, si avrebbe l’invalidità dell’accordo ratificato dal giudice con conseguente annullamento senza rinvio per consentire alle parti del processo di rinegoziare l’accordo su altre basi oppure di proseguire con un rito ordinario.

Al contrario, non vi sarà la necessità di rideterminare la pena – o, nel caso di patteggiamento, di rinegoziare l’accordo sulla pena – nel caso in cui il giudice del merito, ritenuto sussistente l’art. 73 comma 5 dpr 309/90, sia rimasto significativamente in prossimità del minimo edittale, rimasto immutato. 

Redazione Giurisprudenza Penale

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