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In attesa delle Sezioni Unite, il Tribunale di Genova riconosce la liceità della commercializzazione dei prodotti derivati dalla Cannabis Sativa L a condizione che il principio attivo sia inferiore alla soglia dello 0,5%

in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 6 – ISSN 2499-846X

di Mattia MiglioCarlo Alberto Zaina

Tribunale di Genova, Sezione per il Riesame, Ordinanza, 21 giugno 2019 
Presidente Orsini, Relatore Cusatti

Una premessa è d’obbligo: è auspicabile che la lettura delle motivazioni della pronuncia delle SSUU dello scorso 30 maggio permetta di determinare un significato di maggiore precisione relativamente al generico – e quasi astratto – concetto di efficacia drogante che è, indubbiamente fonte di controversie in dottrina ed in giurisprudenza.

Soprattutto rispetto al testo della comunicazione n. 15, ci si augura che le motivazioni della Corte di legittimità possa fornire parametri che aiutino nella quotidianità giudiziaria.

Ciò nonostante, in attesa di leggere tale pronuncia, interessanti indicazioni sulla portata dell’intervento delle Sezioni Unite sembrano affiorare nelle motivazioni della presente ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Genova ha annullato il decreto di sequestro di prodotti a base di cannabis sativa ai danni di un imprenditore di Rapallo.

In tal senso, il Tribunale prende le mosse dal principio sancito dall’informativa emessa a valle dell’udienza dello scorso 30 maggio: si considera sicuramente scriminata “la condotta consistente nella commercializzazione di prodotti contenenti cannabis sativa ma privi, in concreto, di capacità drogante.

Sennonché, a parere del Tribunale del Riesame, non pare, allo stato, sussistere un parametro dotato del carattere della certezza, al quale ancorare il limite oltre il quale la sostanza derivata dalla cannabis produce effetti droganti.

Sostiene, infatti, il giudice della cautela reale che, “resta da delineare, in attesa di un intervento legislativo in materia, a quale parametro quest’ultima debba essere agganciata: cioè in presenza di quale percentuale di principio attivo (THC) debba affermarsi o comunque presumersi che la sostanza sia munita di efficacia psicotropa”.

La tesi del Tribunale in ordine all’assenza di un criterio percentile o aritmetico idoneo a qualificate la soglia di THC ad efficaci psicoattiva, invero, suscita, in chi scrive, una forte perplessità.

Nell’ordinanza, si afferma che tale soglia non può rinvenirsi nello 0,2%, dal momento che tale valore “riguarda la fruibilità degli aiuti comunitari”; del pari, nessun pregio può assumere la soglia dello 0,6%, la quale “fa riferimento a un margine di errore nella semina di piante autorizzate che comporta la revoca del finanziamento comunitario ma esclude l’applicabilità della sanzione penale”.

Piuttosto, secondo i giudici liguri, pare applicabile – al fine di determinare la soglia dell’idoneità drogante – il valore dello 0,5%.

E sino a questo punto dell’esposizione, il pensiero del Collegio appare condivisibile sia come petizione di principio, che sul piano delle giustificazioni addotte.

Il Tribunale di Genova, però, incorre in un evidente errore prospettico, quando sostiene testualmente che tale soglia “è un limite indicato dall’Autorità amministrativa con disposizione subregolamentare […] si tratta della circolare emessa dal Ministero dell’Interno in data 31/7/2018, interpretativa della legge 242/2016 con cui è stata dichiarata la liceità della coltivazione della “cannabis sativa L”; vi si afferma che le infiorescenze di canapa con concentrazione superiore allo 0.5% rientrano tra le sostanze stupefacenti, pur dovendosi dare atto che, in mancanza di parametri normativi per determinare la soglia drogante, il Ministero dell’interno sembra averla determinata sulla base di un parere tossicologico e di articoli di dottrina”.

Va, infatti, precisato, che diversamente da quanto si legge nell’ordinanza in commento, il limite percentuale dello 0,5% – riferito al THC – non è stato affatto introdotto ex novo od ex lege dalla circolare del Ministero dell’Interno del 31 luglio 2018.

Il dato in questione è piuttosto il frutto dell’evoluzione di anni di studi tossicologici.

La comunità scientifica ha affermato che ove il THC risulti al di sotto di tale limite, tale cannabinoide non presenta caratteri di psicoattività.

La Circolare del ministero degli Interni del 31 luglio 2018, (che per la sua natura non può in alcun modo condizionare il profilo normativo di carattere generale) si accredita esclusivamente come provvedimento amministrativo che conferma un assunto, ormai pacifico in giurisprudenza sin dal 1989.

Si deve, pertanto, prendere come paradigma il manuale LODI, MAROZZI, BERTOLI e MARI, Trattato di Tossicologia forense, Ed. libreria Cortina Milano, ove si afferma testualmente “Tenuto conto che la quantità massima di canapa reperita nelle sigarette risulta di gr. 1 si ritiene che la percentuale di THC necessaria perché si possa parlare di canapa stupefacente sia identificabile in quella idonea a garantire un contenuto di THC nella sigaretta di almeno 5 mg. e corrisponda quindi allo 0,5%”.

Ed ancora il citato trattato di Tossicologia forense appare decisivo, nella parte dove si precisa che “per qualificare come stupefacente una cannabis sarà dunque necessario ritrovare i tre cannabinoidi ed una percentuale di THC tale da attribuire al prodotto un certo grado di psicoattività (da circa 0,5 in su)[1].

Dunque, la considerazione, posta a base della decisione dal Tribunale di Genova, secondo la quale il limite percentuale dello 0,5% deve essere applicato (in modo contingente e residuale) essendo un dato di fatto che tale valore è stato indicato da “un provvedimento emesso da un Ministero della Repubblica e non da un’Autorità amministrativa di provincia[2]”, non è corretta.

La fonte, dalla quale la soglia deriva la propria fondatezza, la propria credibilità e, quindi, la propria legittima applicabilità, non è rinvenibile nella citata circolare, ma proprio dall’accettazione giurisprudenziale del dato scientifico.

Lascia, altresì, perplessi l’affermazione per cui il “fondamento scientifico tutt’altro che solido sul quale riposa il predetto atto di normazione subregolamentare…”.

Il dato percentile è univocamente accettato. E’, inoltre, assolutamente improprio ribadire che sia la circolare il tramite conoscitivo ed applicativo di un elemento scientifico, applicato sin dal 1989. L’unico elemento di incertezza è, invece, quello relativo alla definizione di soglia drogante, in riferimento al peso della singola dose di cannabis.

In merito alla dose di THC necessaria per produrre effetti droganti, la comunità scientifica non ha ancora trovato un punto di sintesi fra le singole posizioni che si muovono in arco compreso tra i 5 e i 20 mg. Effettivamente, non vi è unanimità fra gli studiosi di tossicologia forense, in quanto svariate sono le posizioni assunte, le quali coprono tutto l’arco che va dal minimo di mg. 5 (come propone la Circolare del Ministero dell’interno) al massimo di mg. 25, che è pari alla dose media singola prevista dalle tabelle allegate al D.P.R. 309/90.

In plurime perizie tossicologiche, si è potuto riscontrare che il consulente di ufficio o della Procura ha individuato la dose idonea a produrre per l’assuntore reali effetti droganti, in un range che si aggira attorno ai 10/15 mg di THC.

Dunque, la soglia, oltre la quale può ragionevolmente essere collocato il cd. effetto drogante del THC, come detto, deve certamente superare il limite percentuale dello 0,5%.

Per  quanto, invece, attiene al peso della dose di THC espresso in mg., in attesa di certezze assolute di sorta, esso deve essere collocato prudenzialmente attorno ai 10/12 mg. Invero si deve ricordare che il prospetto dei limiti massimi di sostanza stupefacente allegato alla L. 49/2006 indicava in 25 mg. il D.M.S., tetto massimo di principio attivo per ogni singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente. Dunque, portando tale indicazione sul piano di maggiore genericità, risulta del tutto appropriato il limite sopra individuato, il quale dovrà correlarsi con quello percentile.

Oltre questo profilo, dall’ordinanza emergono due ulteriori questioni di particolare interesse.

La prima, di carattere puramente processuale, concerne la necessità che il decreto di convalida del sequestro espliciti l’esigenza probatoria a fondamento del vincolo reale.

Dunque, la motivazione, soprattutto in situazioni del genere di quella oggetto dell’intervento del Tribunale di Genova, non può essere né pretermessa, né sussunta per implicito nella intrinseca valenza probatoria attribuita al corpo di reato od alle cose pertinenti ad esso.

In questo secondo caso risulta decisivo il dettato dell’art. 262/1 c.p.p., che sancisce la restituibilità dei beni, cessate le esigenze probatorie.

Non è, quindi, logico ritenere possibile un sequestro del corpo di reato o delle cose pertinenti ad esso “pur in assenza di qualsivoglia finalità istruttoria”.

La seconda, anch’essa di natura procedimentale, presenta effetti e connessioni di diritto sostanziale.

Il Tribunale, sottolineando che non è intervenuto – a seguito della sentenza delle SSUU – alcuna forma di inversione dell’onere della prova a carico del detentore dei prodotti derivati dalla coltivazione della canapa, afferma che per addivenire ad un sequestro probatorio è necessaria la sussistenza di un fumus.

Nella specie, come in tutti i casi analoghi , tale fumus non è ravvisabile perché gli agenti di p.g. non sono in grado, all’atto dell’accesso e della successiva perquisizione di dimostrare che i prodotti detenuti dal commerciante presentino caratteristiche che li rendano idonei a produrre efficacia drogante.

Precisa il collegio, quindi, che “la pur congrua necessità di un accertamento di natura tossicologica sull’entità del principio attivo contenuto nelle varie tipologie di sostanze sequestrate ben potrebbe essere soddisfatta, come allegato dalla difesa, effettuandolo su singoli campioni e non sugli interi quantitativi delle stesse.”

Riafferma, pertanto, il Tribunale del Riesame di Genova il principio dell’uso surrettizio del sequestro probatorio a fini preventivi.

Non può, quindi, il PM convalidare (o disporre) il sequestro probatorio “con la diversa finalità di impedire che la libera disponibilità di quelle sostanze da parte dell’indagato rendesse concreto ed attuale il pericolo dell’aggravamento o della protrazione delle conseguenze del reato delineato…”.

Indicazione quest’ultima destinata a condizionare non poco le attività di indagine future.


[1] Tale limite minimo è stato riaffermato anche da studi della Fondazioneveronesi.it
[2] “….ne discende che, nell’attuale carenza assoluta di parametri legislativi di riferimento e dovendosi comunque dare una risposta in termini di certezza – ancorché rebus sic stantibus – a quanti abbiano riposto affidamento nella l. 242/2016 e negli sviluppi a livello commerciale garantiti ad oggi dalla “nuova” liceità della coltivazione della “cannabis sativa” (e viene da dire ovviamente, alla commercializzazione dei relativi prodotti)”, non resta che prendere atto che, in attesa di un intervento legislativo, tale valore “resta l’unico parametro cui commisurare […] la potenziale efficacia psicotropa dei prodotti derivati dalla coltivazione di quel vegetale”.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Miglio – C. A. Zaina, In attesa delle Sezioni Unite, il Tribunale di Genova riconosce la liceità della commercializzazione dei prodotti derivati dalla Cannabis Sativa L a condizione che il principio attivo sia inferiore alla soglia dello 0,5%, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 6.