ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

D.L. n. 145/2024 (convertito con modifiche dalla L. 187/2024): la Corte di Appello di Lecce solleva questione di legittimità costituzionale

Corte di Appello di Lecce, Ordinanza, 2 maggio 2025
Consigliere dott. Giuseppe Biondi

Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con la quale, nell’ambito di un procedimento di proroga del trattenimento di un richiedente protezione internazionale, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale – in relazione all’art. 77, comma 2, Cost., agli artt. 3, 25 e 102, comma 2, Cost., agli artt. 3, 10, comma 3, e 24 Cost., nonché agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. questi ultimi relativamente all’art. 5, §§ 1 lett. f) e 4, CEDU, e agli artt. 9 della direttiva 2013/33/UE, 26 della direttiva 2013/32/UE, 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – degli artt. 16, 18, 18-bis e 19 del d.l. n. 145/2024 (convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024), nella parte in cui attribuiscono la competenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad oggetto la richiesta, avanzata dal Questore, ai sensi dell’art. 6, comma 5, d. lgs. n. 142/2015, di proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142/2015, alla Corte di Appello di cui all’art. 5-bis d.l. n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, e cioè alla Corte di Appello di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica, peraltro, in composizione monocratica, in luogo della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale, nonché nella parte in cui prevedono che, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 6 del d. lgs. n. 142/2015, il provvedimento emesso dalla Corte di Appello è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, d. lgs. n. 286/1998, proponibile, quindi, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lett. a), b) e c) del c.p.p. e si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4 della legge n. 69/2005 (come attualmente previsto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2025), e non come in precedenza semplicemente con ricorso per cassazione.

In sostanza, si dubita della legittimità costituzionale delle:

– norme del d.l. 145/2024 (recante “disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali“), convertito con modifiche dalla legge 187/2024, che hanno attribuito la competenza a decidere sui provvedimenti del questore che dispongono e prorogano il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale alla Corte di Appello, che giudica in composizione monocratica, in luogo dei Tribunali specializzati;

– delle norme che hanno previsto la ricorribilità per cassazione dei relativi provvedimenti emessi dalla Corte di Appello nel termine di cinque giorni solo per i motivi di cui all’art. 606 lett. a), b) e c) c.p.p.

Redazione Giurisprudenza Penale

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