ARTICOLIResponsabilità degli enti

Sul divieto di rappresentanza dell’ente (art. 39 d. lgs. 231/2001) nel caso di rappresentante legale imputato in un procedimento esauritosi prima della nomina del procuratore speciale

Cassazione Penale, Sez. II, 6 maggio 2025 (ud. 14 marzo 2025), n. 16932
Presidente Beltrani, Relatore Sgadari

Segnaliamo ai lettori, in tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001, la sentenza con cui la seconda sezione penale ha affrontato la questione relativa alla possibile estensione del divieto di rappresentare l’ente nel procedimento penale (art. 39) anche al rappresentante legale che sia stato indagato o imputato in un procedimento penale esauritosi prima della nomina del procuratore speciale.

Nel caso in esame – si legge nella pronuncia – “non è contestato che entrambi i rappresentanti legali delle società ricorrenti erano stati imputati, nelle loro qualità e come persone fisiche, con riguardo ai medesimi fatti posti a fondamento della responsabilità amministrativa degli enti condannati nel primo grado del presente giudizio. Ciò era avvenuto attraverso due distinti procedimenti penali, che si erano entrambi conclusi con sentenze di non doversi procedere per prescrizione, divenute irrevocabili molti anni prima della nomina dei procuratori speciali effettuata nell’odierno procedimento dai medesimi rappresentanti legali delle ricorrenti“.

Ad avviso della Corte di cassazione, “l’assunto della Corte di appello – secondo cui tale situazione di conflitto di interessi prescinderebbe dalla attualità della qualità di imputato o indagato del legale rappresentante dell’ente, rispetto al momento della nomina del procuratore speciale – non può condividersi“.

Secondo i giudici della seconda sezione “osta, in primo luogo, il tenore letterale dell’art. 39 nella parte in cui, nel formulare il divieto di rappresentanza, utilizza il congiuntivo presente (“sia imputato”) senza aggiungere altro verbo al passato“, alla luce del quale “probabilmente le Sezioni Unite hanno utilizzato l’avverbio “contemporaneamente” a proposito della qualità personale rivestita dal legale rappresentante dell’ente siccome generativa del conflitto di interessi (pag. 24 della sentenza SS.UU. Gabrielloni)“.

D’altra parte – si aggiunge – “il divieto di rappresentanza di cui si discute, nell’indicare a suo fondamento la qualità di imputato in un procedimento penale assunta dal rappresentante legale dell’ente, non può che fare riferimento alla stessa nozione di imputato in un procedimento penale e alle regole che la sovrintendono, le quali si ricavano dall’art. 60 cod. proc. pen., applicabile, in tema di responsabilità da reato degli enti, in forza del generale rinvio di cui all’art. 34 d. lgs. 231/2001, in quanto all’evidenza compatibile“.

Un altro ulteriore e decisivo rilievo a favore della tesi qui sostenuta “è dato dal fatto che il divieto di rappresentanza indicato dall’art. 39 d.l.vo 231/2001, si pone, ad evidenza, come una eccezione alla regola, fissata dalla prima parte del primo comma della norma, secondo la quale l’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale. Come eccezione ad una regola generale, la norma deve trovare applicazione attraverso un criterio di stretta interpretazione secondo l’indicazione contenuta all’art. 14 preleggi“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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