CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Il “nuovo” reato di epidemia colposa omissiva post Sezioni Unite. Riflessioni giuridiche e (brevi) spunti operativi per dirigenti sanitari.

in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 10 – ISSN 2499-846X

Nel contesto delle indagini giudiziarie nate durante l’emergenza Covid-19, è emerso un filone investigativo incentrato sulla responsabilità penale di operatori e dirigenti sanitari per eventi lesivi legati alla diffusione del virus. In particolare, accanto ai reati di omicidio e lesioni colpose, si è ipotizzata in alcuni casi anche la configurabilità del reato di epidemia colposa, previsto dagli articoli 438 e 452 c.p., nonostante la giurisprudenza prevalente escludesse l’applicabilità della fattispecie in forma omissiva, ritenendola limitata a condotte attive e a forma vincolata.

La svolta interpretativa è giunta con la sentenza n. 27515/2025 delle Sezioni Unite (pubblicata in questa Rivista, ivi), che ha qualificato il delitto di epidemia non più come reato a forma vincolata, bensì a forma libera causalmente orientata, ritenendo che anche l’omissione possa integrare la condotta penalmente rilevante. La Corte ha riletto la locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni” non come modalità vincolata della condotta, ma come descrizione dell’evento epidemico, valorizzando anche il mutato contesto storico e la rilevanza della gestione del rischio sanitario.

La pronuncia, tuttavia, solleva serie perplessità, avendo operato una forzatura interpretativa non giustificabile né sul piano letterale né su quello sistematico. L’estensione della fattispecie alle condotte omissive potrebbe violare il principio di legalità e tassatività, trasformando un reato costruito originariamente su una condotta attiva in uno a configurazione aperta, in contrasto con i criteri di determinatezza propri del diritto penale. L’intervento interpretativo finisce per colmare indebitamente un vuoto normativo che dovrebbe essere, invece, affrontato dal legislatore.

Sul piano operativo, la nuova impostazione giurisprudenziale impone ai dirigenti sanitari una maggiore attenzione alla prevenzione del rischio. Non potendo più invocare la non prevedibilità o inevitabilità di un’epidemia, diventa oggi fondamentale implementare presidi strutturati di gestione del rischio sanitario: triage, contingentamento degli accessi, approvvigionamento e uso corretto dei DPI diventano strumenti chiave non solo per la sicurezza, ma anche per la prevenzione di responsabilità penali connesse a eventuali nuove emergenze epidemiologiche.

Come citare il contributo in una bibliografia:
N. Laitempergher, Il “nuovo” reato di epidemia colposa omissiva post Sezioni Unite. Riflessioni giuridiche e (brevi) spunti operativi per dirigenti sanitari, in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 10