Riparazione pecuniaria (art. 322-quater c.p.) e applicazione cumulativa rispetto alla confisca la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale
Cassazione Penale, Sez. VI, Ordinanza, 7 novembre 2025 (ud. 24 settembre 2025), n. 36356
Presidente Fidelbo, Relatore Di Geronimo
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui la sesta sezione penale ha sollevato di legittimità costituzionale dell’art. 322-quater c.p. (riparazione pecuniaria) sotto il punto di vista della applicazione cumulativa rispetto alla confisca.
Il dato letterale – si legge nell’ordinanza – “depone univocamente, e senza possibilità di fornire interpretazioni diverse, nel senso che la confisca e la riparazione pecuniaria debbano trovare congiunta applicazione; motivo per cui si pone il problema della legittimità costituzionale del cumulo sanzionatorio che ne discende“, posto che, “sia pur in virtù di strumenti giuridici diversi e aventi una natura non del tutto sovrapponibile, il risultato ultimo che l’autore del reato subisce è il raddoppio dell’obbligazione restitutoria ed è proprio in tale duplicazione che si annida il sospetto della lesione del principio di proporzionalità“.
Premesso che “non è controvertibile l’esigenza di privare l’autore del reato dei proventi illecitamente conseguiti, l’ulteriore imposizione di una sanzione pecuniaria, parametrata sul medesimo valore, diviene lesiva del principio di proporzionalità nella misura in cui il reato già è assistito da un corredo sanzionatorio adeguatamente afflittivo“.
In buona sostanza, “l’aggiunta della riparazione pecuniaria, da un lato, va ad intaccare il patrimonio del condannato privandolo di valore pari a quello che gli è già sottratto per effetto della confisca, dall’altro, aggiunge una sanzione punitiva ad un trattamento già considerato adeguato“.
Sebbene “il limite della proporzionalità della pena sia stato affermato dalla Corte costituzionale essenzialmente con riguardo alle pene detentive, ciò non determina l’impossibilità di far valere il medesimo principio anche in relazione alla riparazione pecuniaria. Non si richiede alla Corte costituzionale un’ingerenza nella discrezionalità del legislatore, bensì si sollecita la valutazione della razionalità e proporzionalità di un intervento normativo che, mediante la surrettizia introduzione di una sanzione di natura “civilistica” dall’innegabile portata punitiva, va a duplicare il contenuto dello strumento recuperatorio della confisca (al contempo aggravando significativamente il complessivo trattamento sanzionatorio previsto per i principali reati contro la pubblica amministrazione)“.
In conclusione, “se il principio è che l’autore del reato non può trarre vantaggio dall’illecito – ma non può neppure subire un depauperamento indebito per effetto della duplicazione del prelievo eseguito sul suo patrimonio – non vi è ragione per non applicare analoga regola anche ai rapporti tra la confisca e la riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p.“.








