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Depositata la sentenza della Corte costituzionale (n. 3/2026) in tema di rapina, attenuante della lieve entità e aggravante del fatto commesso su mezzo di trasporto pubblico

Corte costituzionale, 20 gennaio 2026, sentenza n. 3
Presidente Amoroso, Relatore Buscema

Con ordinanza del 20 marzo 2025, il Tribunale di Vercelli aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, del codice penale nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante della lieve entità del fatto – introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale – allorquando concorra con la circostanza aggravante di cui al terzo comma, numero 3-ter), del medesimo articolo (fatto commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto).

Con sentenza n. 3/2026, la Corte costituzionale ha ritenuto la questione non fondata, ricordando, a proposito della cd. “blindatura totale” di una aggravante – ossia il meccanismo, cui si duole il rimettente, secondo cui l’aggravante non può essere bilanciata dall’attenuante della lieve entità – che «quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale, ad esempio, il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all’integrità fisica, ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze richiedendo che vada calcolato prima l’aggravamento di pena di particolari circostanze, dal momento che, come già evidenziato (sentenza n. 251 del 2012), deroghe al bilanciamento […] sono possibili e rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore».

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Pubblichiamo, di seguito, il testo del comunicato stampa:

NON È INCOSTITUZIONALE LA NORMA CHE NON CONSENTE DI RITENERE PREVALENTE O EQUIVALENTE L’ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO RISPETTO ALL’AGGRAVANTE DELL’AVER COMMESSO IL REATO DI RAPINA ALL’INTERNO DI UN MEZZO DI TRASPORTO PUBBLICO
Con la sentenza numero 3, depositata oggi, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti il divieto per il giudice di neutralizzare, mediante la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, gli effetti relativi alla pena dell’aggravante, consistente nell’essersi consumata la rapina all’interno di un mezzo di trasporto pubblico.
La Corte ha infatti affermato che la cosiddetta “blindatura totale” di una aggravante, sia, di per sé, compatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati in quanto il giudice può comunque applicare la diminuzione di pena connessa al riconoscimento delle attenuanti, sia pure sulla pena già aumentata per effetto dell’aggravante stessa. Si è infatti osservato che «deroghe al generale principio del bilanciamento fra circostanze sono possibili e rientrano nell’ambito delle scelte del legislatore» quando ricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati quale, ad esempio, il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all’integrità fisica.
A tal proposito, lo scopo perseguito con la norma censurata è quello di assicurare a talune ipotesi di rapina aggravata (come nel giudizio a quo quella avvenuta a bordo di un treno) – ritenute dal legislatore produttive di particolare allarme sociale – una pena più severa di quella cui potrebbe condurre l’applicazione dell’ordinario meccanismo di bilanciamento tra circostanze del reato previsto dall’articolo 69 del codice penale. Ha evidenziato la Corte che una rapina compiuta a bordo di un mezzo di trasporto pubblico è un reato che contribuisce al disfacimento del tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva e che il trovarsi a bordo di un mezzo pubblico finisce con il limitare la possibilità di reazione della vittima che non può sottrarsi alla minaccia o alla violenza del rapinatore.
La Corte costituzionale ha ritenuto che l’aggravante in questione contribuisca a tutelare non solo il patrimonio della vittima ma anche beni della persona costituzionalmente rilevanti quali la libertà e l’integrità fisica e morale della persona e la libertà di movimento e di circolazione e, pertanto, il meccanismo stabilito dal legislatore non è irragionevole.
Roma, 20 gennaio 2026

Redazione Giurisprudenza Penale

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