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Il doppio binario della Corte penale internazionale nell’ammissione della prova e i contestuali approdi interpretativi sull’obbligo di motivazione della sentenza

in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 1 – ISSN 2499-846X

In apertura, l’art. 69, par. 4 StICC stabilisce che la Corte penale internazionale (ICC) può pronunciarsi sulla “relevance or admissibility” di qualunque mezzo di prova introdotto dalle parti, dunque anche quelli supplementari presentati dietro ordine dello stesso giudice ex art. 64, par. 6, lett. d) StICC, tenendo in considerazione, tra i vari, il valore probante e i potenziali effetti pregiudizievoli sulla correttezza e sull’equità del processo. Viene così prescritto un duplice vaglio giudiziale sull’ingresso dell’evidence.

In primo luogo, il giudice è chiamato ad esprimersi sulla pretesa relevance del materiale probatorio offerto, che equivale a verificare di prima impressione l’aderenza di quest’ultimo agli “standard evidentiary criteria”, ossia la rilevanza in senso stretto, il valore probante e, in relazione a quest’ultimo, il bilanciamento tra l’utilità probatoria della risorsa conoscitiva e gli eventuali effetti distorsivi sul procedimento.

A ben vedere, la formulazione della norma suggerisce altresì che il giudice possa ed anzi debba avvalersi, laddove necessario, di ulteriori criteri afferenti in ogni caso al giudizio sulla relevance. Su questa linea, in dottrina viene spesso citata, ritenendola oltremodo innovativa, una decisione della Corte inerente al caso Lubanga in tema di materiale documentale, nella quale viene delineato un “three-stage test” per le prove “altre” rispetto a quella testimoniale (“other than oral evidence”), che la Corte sostiene di calibrare di volta in volta sulla base di esigenze concrete (fact-sensitive), vale a dire tenendo conto delle caratteristiche del determinato mezzo conoscitivo richiesto. Ad ogni modo, qui si prospetta un filtro preordinato all’ammissione della prova, che costituisce sic et simpliciter un’attuazione del primo stadio di controllo previsto dall’art. 69, par. 4 StICC, cioè sulle componenti costitutive della relevance.

In secondo luogo, il giudice è tenuto ad accertare la conformità della risorsa probatoria alle prescrizioni della legge processuale latamente intesa. Pertanto, il riferimento all’admissibility configura un ulteriore stadio di controllo, o meglio un test autonomo da espletarsi a fianco di quello sulla relevance.

Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Signorin, Il doppio binario della Corte penale internazionale nell’ammissione della prova e i contestuali approdi interpretativi sull’obbligo di motivazione della sentenza, in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 1