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Omicidio di Willy Monteiro Duarte: le motivazioni della Cassazione (a seguito dell’appello-bis)

Cassazione Penale, Sez. V, 27 gennaio 2026, n. 3237
Presidente Pistorelli, Relatore Masini

Segnaliamo ai lettori, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda (relativa al processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro il 6 settembre 2020), le motivazioni della sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato la sentenza  di “appello-bis” – impugnata, nei confronti di Bianchi Gabriele, limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena – con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma.

La Corte di assise di appello di Roma, in sede di rinvio disposto dalla Prima sezione della Corte di Cassazione (che aveva annullato la sentenza di secondo grado emessa nei confronti di Gabriele Bianchi e Marco Bianchi), aveva riconosciuto a Gabriele Bianchi le attenuanti generiche e aveva rideterminato in 28 anni di reclusione la pena inflitta con la sentenza di primo grado, confermando invece la pena dell’ergastolo inflitta a Marco Bianchi.

La Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale in punto di “lamentata carenza di motivazione della sentenza del rito rescissorio, accompagnata anche da profili di intrinseca contraddittorietà, che connota l’incedere della trama espositiva che ha condotto al riconoscimento del dato circostanziale in discussione“.

La pronuncia della Corte territoriale (in sintonia con le proposizioni della decisione dei primi giudici) – si legge nella sentenza – “con approccio analitico articolato e minuzioso aveva profondamente stigmatizzato il comportamento tenuto da Bianchi Gabriele, prima, durante e dopo la commissione del reato“.

Ebbene, a fronte di ciò, “la Corte del giudizio di rinvio non ha spiegato, con argomentazioni appaganti, le ragioni per le quali l’intrapresa in fase di detenzione inframuraria, e in embrione, di un “cammino” di recupero di coscienza nel rapporto con la compagna e il figlioletto, o il percorso di studi universitari e di sequela dei corsi carcerari attivato da Bianchi Gabriele, possiedano concreto e dirompente rilievo ai fini dello sviluppo di una significativa introspezione in relazione al gravissimo delitto commesso e siano manifestazione di reale sensibilizzazione per i valori disattesi, alla luce del giudizio di intensa censura e riprovazione precedentemente elaborato; vuoi a riguardo del contenuto, non conducente e decisivo in tal senso, della relazione di sintesi a firma della dr.ssa Durante, che peraltro dà conto della scelta dell’imputato, sia pure nell’ambito di una legittima opzione difensiva, di non esprimere alcuna riflessione sull’omicidio del Monteiro, ovvero proprio sulle accuse in riferimento alle quali deve essere modulata la stima della concessione, o meno, delle circostanze attenuanti generiche; vuoi, infine, a proposito dell’apprezzamento dell’entità e rilevanza delle infrazioni disciplinari commesse dal detenuto, che, al di là della differente natura e finalità dello scrutinio del Tribunale di sorveglianza rispetto a quello del processo di cognizione, potrebbero incidere sulla lettura “favorevole” del post-fatto rilevante“.

I giudici proseguono osservando che “fermo restando che ciò non costituisce condicio sine qua non ai fini della concessione delle attenuanti generiche, il collegio reputa di menzionare, a titolo esemplificativo, per la pregnanza individualizzante del percorso di riconsiderazione, Bianchi Gabriele, ad esempio, non ha mai avviato (né richiesto di poter avviare) un programma di giustizia riparativa, che rappresenta un subprocedimento collaterale ad hoc, esperibile in ogni stato e grado del procedimento (art. 129 bis cod. proc. pen.) e più specifico rispetto al regolare decorso carcerario, che opera invece sul piano diverso della prospettiva rieducativa erga omnes che caratterizza in generale l’esecuzione della pena“.

Si è in presenza, in definitiva, “di lacune della motivazione che, quanto al discorso giustificativo su cui si fonda il riconoscimento delle attenuanti generiche, refluiscono sulla sua contraddittorietà e manifesta illogicità e rendono necessario un annullamento della sentenza impugnata, con nuovo rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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