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Omicidio di Alessandra Matteuzzi: depositate le motivazioni della Corte di Assise di Bologna

Corte di Assise di Bologna, 8 marzo 2024 (ud. 12 febbraio 2024), n.1
Presidente dott. Domenico Pasquariello, Estensore dott. Massimiliano Cenni

Segnaliamo ai lettori, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda (relativa all’omicidio di Alessandra Matteuzzi avvenuto il 23 agosto 2022), la sentenza con cui la Corte di Assise di Bologna ha condannato l’imputato alla pena dell’ergastolo.

In punto di diritto, si segnalano i seguenti temi approfonditi dalla Corte di Assise:

  • nesso causale e dolo di omicidio
  • aggravante di avere commesso il fatto in danno di persona legata da una pregressa relazione affettiva
  • aggravante dei motivi abbietti e futili
  • aggravante per essere il fatto stato commesso dall’autore del delitto previsto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa
  • aggravante della premeditazione
  • statuizioni civili e riconoscimento del risarcimento a favore di enti e associazioni a tutela delle donne

1. Nesso causale e dolo di omicidio

In merito al primo aspetto, i giudici, dopo aver richiamato gli esiti delle consulenze mediche, hanno ritenuto che la condotta dell’imputato sia stata “senz’altro accompagnata da una precisa volontà dell’imputato di privare la donna della vita, alla luce sia del “numero, della qualità e della direzione dei colpi inferti verso organi vitali” (“superiore a quindici, forse anche venti, alcuni dei quali micidiali, assestati con estrema violenza in direzioni di punti vitali, soprattutto la testa e il viso”), sia della condotta dell’imputato successiva al danneggiamento dell’asta del martello, quando l’imputato, “con un gesto che rimarrà a lungo a ricordare questo efferato omicidio, trasformò in un’arma micidiale una panchina in metallo reperita nei pressi del porticato condominiale, a dimostrazione della pervicacia nel voler portare a termine il proprio proposito criminoso”.

2. Circostanze Aggravanti

Esaurito questo primo aspetto, larga parte delle motivazioni è dedicata alle contestate aggravanti – quattro in tutto, tre delle quali idonee, anche da sole, a comportare l’applicazione della pena dell’ergastolo –  su cui i giudici, “pur discostandosi nel merito dalle sue valutazioni”, hanno dichiarato di condividere “in toto l’asserzione della difesa dell’imputato, secondo la quale la trattazione del tema delle circostanze aggravanti impone una disamina di natura tecnico-giuridica di una molteplicità di profili, che richiedono quindi un esame attento e scrupoloso, slegato da fattori emozionali e da preconcetti”.

È anche per questo motivo che la Corte ha tenuto a precisare in sentenza di “non aver in alcun modo preso in considerazione”, ai fini della decisione, il video proiettato da una delle parti civili contenente scene tratte da alcuni momenti della vita privata della vittima (proiezione sulla cui opportunità i giudici, anche alla luce delle “suggestioni emotive” e del “dichiarato scopo di diffusione mediatica” del video, hanno preferito astenersi).

2.1 Aggravante di avere commesso il fatto in danno di persona legata da una pregressa relazione affettiva

In merito alla aggravante di cui all’art. 577, co. 1, n.1 c.p.), i giudici, dopo aver ricordato come la relazione tra imputato e vittima, benché tra soggetti aventi un’apprezzabile differenza di età (30 anni) e non basata sulla quotidianità della frequentazione, fosse comunque un rapporto che “non prescindeva dalla manifestazione di un’affectio”, si è soffermata sulle novità introdotte dalla legge 19 luglio 2019, n. 69.

A seguito di tale modifica, “gli elementi della stabile convivenza e della relazione affettiva, di cui era richiesta prima la compresenza, sono ora contemplati in via alternativa: ne consegue che la pena dell’ergastolo si applica all’omicida che abbia agito, tra l’altro, nei confronti di persona a lui sentimentalmente legata, ancorché non stabilmente convivente (o non più, o non ancora, tale), purché la relazione sentimentale sia ancora in atto”.

Ciò premesso – si legge nella sentenza – “la Procura ha espressamente contestato l’ipotesi contraria, ovvero che la relazione fosse cessata al momento dell’omicidio e per tale ipotesi opera l’aggravante di cui all’art. 577, co. 2, c.p.p., che prevede unicamente un aumento di pena, con la reclusione da 24 a 30 anni”.

La contestazione della Procura – prosegue la Corte – “appare più corretta, perché la relazione sentimentale si interruppe dopo i rilevanti fatti del 22 luglio 2022 e i partners non si videro più fino al 22 agosto 2022, periodo durante il quale, da un lato la vittima sporse la querela per stalking e, dall’altro, l’imputato si trasferì in Sicilia a giocare per la nuova squadra: si tratta di un’obiettiva interruzione della relazione sentimentale, scandita anche da avvenimenti capaci di evidenziare la volontà dei partners di non volersi più riconciliare”.

Pertanto – si conclude – “appare più corretto ritenere che la relazione fosse finita e che, dunque, non trovi applicazione l’aggravante di cui all’art. 577, co.1, n. 3) c.p., bensì quella di cui all’ultimo comma della norma, che prevede l’aggravamento di pena fino a 30 anni di reclusione”.

2.2 Aggravante dei motivi abbietti e futili.

La Corte prende le mosse osservando come si definisca “abietto il motivo turpe, spregevole, che rileva nell’agente un tale grado di perversità, da suscitare un senso di ripugnanza nella persona di media moralità e futile il motivo che è del tutto sproporzionato all’entità del reato commesso, secondo la valutazione media”.

In merito all’interpretazione di tali requisiti e al suo rapporto con la gelosia, “alcuni non recenti precedenti di legittimità hanno escluso che rientri nell’aggravante in esame il mero movente scatenato dalla gelosia e anche alcune non remote pronunce hanno ritenuto di escludere l’applicazione dell’art. 61 n. 1 c.p. in tema di gelosia sul presupposto che la stessa, in quanto “collegamento logicamente accettabile” tra movente e azione, non integra gli estremi dei motivi futili”.

Al contrario – si legge nella sentenza – “pronunce più recenti hanno ritenuto che la gelosia può integrare l’aggravante dei motivi abietti o futili, quando sia connotata non solo dall’abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima od un terzo che appaia ad essa legata, ma anche nei casi in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall’agente come atti di insubordinazione”.

Ebbene, secondo la Corte di Assise nel caso di specie “l’omicidio non può essere ascritto semplicemente ad un movente di tipo passionale o ad un’irrefrenabile gelosia: oltre alla presenza all’origine di un sentimento di gelosia irragionevole ed incontenibile da parte dell’imputato, vengono qui in rilievo anche altri aspetti, quali la rabbia scaturente dall’essere stato denunciato penalmente, la non accettazione della fine della relazione, che aveva comportato la perdita del controllo sulla donna e la conseguente volontà di riaffermare il proprio ruolo di dominio attraverso un contegno di tipo punitivo per il fatto di essere stato “manipolato”, cioè sostanzialmente preso in giro dalla partner, e così riscattare il proprio orgoglio ferito e il senso di vergogna procurato presso i terzi per come era stato abbindolato”.

In conclusione, nella presente vicenda, “la condotta ha evidenziato un elevato grado di spregevolezza avvertito dalle persone di media moralità e l’estrema gravità del reato appare alla generalità dei consociati come qualcosa di estremamente sproporzionato rispetto allo stimolo iniziale che lo aveva generato, caratterizzato da una logica aberrante ed inaccettabile”.

2.3 Aggravante per essere il fatto stato commesso dall’autore del delitto previsto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa.

L’accertamento di tale circostanza aggravante è stata definita dai giudici come “un processo nel processo”, posto che “da un lato, occorre prendere posizione sulla relazione giuridica intercorrente tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidio commessi, in consecuzione temporale e finalistica, in danno della stessa persona” e, dall’altro, “l’accertamento incidentale richiesto per la sussistenza dell’aggravante impone un approfondimento su tutti gli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori, come se si procedesse per tale delitto in via principale”.

Quanto al primo aspetto, la Corte ha ricordato che, recentemente, le Sezioni Unite hanno affermato la natura di reato complesso della fattispecie di omicidio aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, 1 co., n. 5.1 c.p., in ragione dell’unitarietà del fatto, con la conseguenza che non opera la disciplina del concorso materiale di reati, ma quella di cui all’art. 84 c.p., che comporta quindi l’assorbimento del delitto di atti persecutori nell’omicidio.

Quanto al secondo aspetto, i giudici osservano che, posto che secondo le Sezioni Unite occorre accertare il delitto di atti persecutori in tutte le sue componenti, si “impone un approfondimento sul tema, con la premessa che il giudizio deve essere calato sulla peculiarità della vicenda”. Quella tra l’imputato e la vittima – si legge nella sentenza – “non può definirsi una relazione sentimentale di tipo tradizionale, vuoi per il divario di età tra i partners, vuoi perché essa non era basata sulla quotidianità della frequentazione, vuoi, infine, perché registrava in radice l’assenza di un progetto di vita comune: la priorità attribuita dai protagonisti agli aspetti voluttuari e l’assenza di altri aspetti di condivisione di tipo culturale od hobbistico avevano fatto sì che il rapporto trovasse la sua massima espressione nella pratica sessuale, talora esercitata anche a distanza”.

Ciò premesso, ad avviso dei giudici “il tenore delle prove orali raccolte (denuncia, dichiarazioni testimoniali, conversazioni intrattenute per il tramite dell’applicazione Whatsapp tra i partners, ecc.) evidenzia la natura ossessiva e “drogata” della relazione instauratasi tra il calciatore dilettante e la donna”, vittima, sin dall’inizio della relazione, di “comportamenti diretti a manipolarla ed a sottoporla ad una soffocante forma di controllo, tale da annullarne progressivamente l’autonomia personale e da ridurne l’autostima”.

A prescindere dal fatto che la vittima fosse, quantomeno all’inizio della relazione e limitatamente ad alcuni comportamenti, “quasi accondiscendente nei confronti del suo persecutore”, secondo la Corte di Assise “le prove acquisite danno piena contezza della reiterata commissione di condotte moleste ed asfissianti per un arco di tempo apprezzabile da parte dell’imputato, sorte fin dall’inizio della relazione ed incrementatesi nel corso del tempo, anche a dispetto di una limitata frequentazione della coppia”.

Quanto agli eventi richiesti dal delitto di atti persecutori, “gli stessi sono reputati dalla giurisprudenza come alternativi tra loro, nel senso che è sufficiente il verificarsi di uno di essi ad integrare il delitto: è, dunque, sufficiente il positivo accertamento di uno solo degli stati psicologici indicati o il mutamento, anche se transitorio, delle abitudini di vita della vittima”.

Sul punto, la Corte evidenzia come “in una fase iniziale della relazione, si possa convenire con la constatazione che la donna paresse assentire ad eventuali violazioni della propria privacy e della propria libertà di movimento (ad es. quando l’imputato le prendeva il telefono cellulare ed esaminava il suo traffico telefonico o quando le imponeva di inviargli delle videoriprese per controllare ove si trovasse e cosa facesse”): in tali casi, la donna aveva concesso una sorta di autorizzazione alla compressione della propria libertà di autodeterminazione fisica e morale e, in una simile situazione appare difficile configurare il verificarsi di alcuno degli eventi naturalistici del delitto in esame”.

Tuttavia – proseguono i giudici – “si deve osservare come le condotte sopra descritte, reiterate per lungo tempo, determinarono un progressivo asservimento della donna alla volontà dell’imputato, una continua sottoposizione alle sue pretese umilianti ed ossessive ed una passiva soggezione alle iniziative volte a riprendere la relazione dopo le plurime interruzioni intervenute: in questo senso, non è azzardato affermare che l’ uccisione costituì anche una sorta di reazione punizione da parte di omissis rispetto alla decisione della omissis di sottrarsi alle descritte azioni manipolatorie”.

Da ultimo, la Corte ricorda che “il delitto di atti persecutori non richiede, come pare assumere implicitamente la difesa, anche l’esistenza di un o stato di soggiogazione o di sopraffazione della vittima, tipico invece del delitto di maltrattamenti in famiglia , essendo richiesta unicamente la reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e il loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, sicché ciò che rileva è la identificabilità di questi comportamenti quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione di uno degli eventi, alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, che condividono il medesimo nucleo essenziale, rappresentato dallo stato di prostrazione psicologica della vittima delle condotte persecutorie”.

2.4 Aggravante della premeditazione

Nel valutare se la condotta sia stata accompagnata da “elementi di calcolo e di pianificazione da parte dell’imputato” – si legge nella sentenza – “occorre prendere le mosse dalla natura della relazione sentimentale nell’ambito della quale il reato è scaturito”; una relazione nella quale insorge, ad un certo punto, un “senso di rabbia verso la vittima, che si era via via accumulato e si era poi progressivamente trasformato in un vero e proprio proposito di vendetta”.

Tale proposito vendicativo emergerebbe, ad avviso dei giudici, anche da alcune note – come, ad esempio, quella che si chiude con la frase “La uccido perché lei mi ha ucciso moralmente, ha ucciso la mia autostima, mi ha fatto diventare apatico verso tutto e ormai sono completamente suo” – e “costituisce qualcosa di più di una mera dichiarazione di intenti, essendo accompagnata da un tono perentorio e convinto, che enuncia esplicitamente le ragioni di tale decisione e che dimostra, altresì, la consapevolezza delle conseguenze del suo gesto (“andrò in galera”)”.

A ciò si aggiungono le ricerche effettuate su internet da parte dell’imputato “riguardanti l’acquisto di un’arma, l’omicidio su commissione e il delitto di stalking, le conseguenze giuridiche di tale delitto, l’eventualità di dovere risarcire la vittima e la possibilità di “ritirare” la denuncia”. Ricerche – si legge nella sentenza – attraverso le quali l’imputato, “con la propria immaginazione si spinse anche oltre, domandandosi quale impatto avrebbe potuto avere sulla propria vita l’eventuale espiazione di una pena detentiva in conseguenza del compimento del delitto e a quali privazioni della libertà sarebbe andato incontro, attribuendo, in modo anche un po’ infantile, prevalenza a taluni aspetti, quali l’uso del cellulare (si può usare il cellulare in carcere)” o con le quali si informava “sulle modalità attraverso le quali occultare il cadavere della vittima, sulla possibile fuga all’estero, con la ricerca di Paesi stranieri in cui fosse più congeniale fuggire”.

Anche tali ricerche – afferma la Corte – “inducono a ritenere che l’imputato, dopo avere nel mese di giugno già concepito la possibilità di compiere l’efferato delitto, e nel mese di luglio maturato definitivamente tale proposito, in concomitanza con il progressivo deterioramento della relazione affettiva, in quei giorni, preso atto dell’ormai definitiva fine della relazione, avesse deliberato di uccidere la vittima e stesse pianificando tale progetto”.

Ciò riepilogato in punto di fatto, la Corte evidenzia come “sia provata in modo inconfutabile la premeditazione dell’omicidio di omissis da parte dell’imputato”.

Dopo aver richiamato la distinzione tra premeditazione (che richiede un elemento di natura cronologica, costituito da un apprezzabile lasso di tempo fra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso e uno di carattere ideologico, consistente nella ferma risoluzione criminosa perdurante nell’animo dell’agente, senza soluzioni di continuità, fino alla commissione del crimine) e mera preordinazione del delitto (che consiste nell’apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione dell’omicidio, in una fase che immediatamente precede quest’ultima), la Corte di Assise conclude osservando come “la condotta omicidiaria non sia stata determinata da un mero moto d’impeto, ma sia maturata e si sia progressivamente radicata negli intenti dell’omicida, sia stata persino preannunciata nelle confidenze fatte a terzi e alla madre e nelle annotazioni sul cellulare, e poi attuata secondo un piano predeterminato, comprensivo della scelta dell’arma da usare e del luogo in cui colpire”.

3. Statuizioni civili e riconoscimento del risarcimento a favore di enti e associazioni a tutela delle donne

Sul punto, la Corte osserva come, secondo la ormai costante giurisprudenza, “un’associazione anche non riconosciuta può avanzare iure proprio una pretesa risarcitoria assumendo di avere subìto, per effetto del reato, un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell’offesa ad un interesse perseguito dal sodalizio e posto dallo statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o l’identità dell’ente” e che “anche le associazioni a tutela delle donne possono costituirsi iure proprio parti civili nei procedimenti nei quali donne sono vittime di violenza nel territorio ove gli stessi operano”.

Nel caso di specie, “la condotta dell’imputato è stata lesiva delle finalità proprie perseguite dalle suddette associazioni, così come descritte nei loro rispettivi atti costitutivi e statuti, finalità concretamente e costantemente perseguite a tutela delle donne colpite da violenza, come documentato dalle stesse, e dei corrispondenti diritti soggettivi che devono riconoscersi in capo ad esse in via autonoma”.

Quanto al Comune di Bologna, la Corte ha considerato, tra gli altri aspetti, il fatto che lo stesso abbia “destinato ingenti somme, soprattutto negli ultimi anni, a favore delle associazioni impegnate in attività di contrasto alla violenza di genere”, il fatto che tale vicenda abbia “colpito profondamente la popolazione bolognese per la sua brutalità, provocando un diffuso senso di sdegno e di smarrimento, ingenerando anche un senso di incertezza sull’efficacia delle forme di tutela e di sostegno alle donne oggetto di violenza fisica e psicologica” nonché la circostanze per cui “il risalto mediatico conseguente alla drammatica vicenda abbia comportato un pregiudizio all’immagine stessa del capoluogo Petroniano – storicamente e culturalmente all’avanguardia sul tema del rispetto dei diritti umani e delle diseguaglianze sociali – ora invece associato alla commissione di un delitto al contempo efferato ed assurdo”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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