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Caso Alex Pompa: depositate le motivazioni della sentenza della Corte di cassazione (a seguito dell’appello-bis)

Cassazione Penale, Sez. V., 28 gennaio 2026 (ud. 29 ottobre 2025), n. 3363 
Presidente Pistorelli, Relatore Tudino

Segnaliamo ai lettori, con riferimento al processo penale a carico di Alex Cotoia (già Pompa) – il ragazzo imputato e poi assolto per l’omicidio del padre violento – la sentenza con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentati avverso la sentenza con cui la Corte di Assise di Appello Torino, giudicando in sede di rinvio, aveva confermato la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Torino il 24 novembre 2021 (con cui l’imputato era stato assolto, essendo stati ritenuti sussistenti i presupposti della legittima difesa).

Ricordiamo che, nel luglio 2024, la Corte di Cassazione aveva disposto l’annullamento con rinvio della sentenza con cui la Corte d’Assise di Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato l’imputato alla pena di anni 6, mesi 2, giorni 20 di reclusione ritenendo insussistenti i presupposti per invocare la legittima difesa.

Sempre la Corte d’Assise di Appello di Torino aveva, in precedenza, anche sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 27 commi 1 e 3 Cost, dell’art. 577, comma 3 c.p. nella parte in cui impedisce il giudizio di prevalenza, ai sensi dell’art. 69 c.p., delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della provocazione rispetto alla circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio volontario, in relazione al fatto commesso contro l’ascendente, dall’art. 577 comma 1 n.1) del codice penale. Con la sentenza n. 197/2023, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen.


Con la sentenza allegata, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura Generale.

In punto di legittima difesa, la Corte di legittimità ha evidenziato che “le censure rivolte all’applicazione della causa di giustificazione propongono una ricostruzione alternativa della dinamica della lite e dell’evento letale, correlata ad uno scrutinio diretto della scena del crimine e del quadro lesivo riscontrato sulla vittima, sull’imputato e finanche sul fratello di questi, dei quali viene prospettata una distorta interpretazione e, dunque, una irragionevole motivazione“.

I giudici proseguono osservando che “muovendosi entro le rime tracciate dalla sentenza d’annullamento, che aveva richiesto una puntuale disamina dei presupposti della legittima difesa, esclusa nella sentenza annullata, la Corte d’Appello di Torino ha dato seguito al mandato, sviluppando un percorso argomentativo che ha dato conto dei dati fattuali ai quali ha ancorato l’errore scusabile che ha dato luogo al riconoscimento della scriminante, giustificandolo alla luce di una situazione concreta ed obiettiva che, seppure malamente rappresentata o compresa, ha indotto l’agente a convincersi di essere esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta: letta alla luce del disturbo riscontrato all’imputato, che trova la sua genesi proprio nel contesto familiare irrimediabilmente compromesso dalla violenza agita dalla vittima, la dispercezione della necessità difensiva e l’errore sui mezzi di difesa sono stati del tutto ragionevolmente giustificati, con un incedere che risponde, da un lato, alle precise indicazioni rese dalla Prima sezione di questa Corte e che, dall’altro, non esibisce un’erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), nè l’erronea applicazione della stessa al caso concreto“.

La violazione di legge prospettata dal Procuratore generale ricorrente si risolve – continua la pronuncia – “in una alternativa rivisitazione della descrizione del fatto, rielaborata attraverso gli stessi dati di contesto, diversamente interpretati, e si pone in una linea di censura connessa alla mera, contrapposta affermazione di un criterio logico ritenuto più condivisibile nella valutazione degli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, mentre – come già rilevato – il vizio di violazione di legge è deducibile nel solo caso in cui la ricostruzione del fatto non sia oggetto di contestazione“.


Redazione Giurisprudenza Penale

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