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Caso Alex Pompa: l’ordinanza con cui la Corte d’Assise di Appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Corte d’Assise di Appello di Torino, Sezione I, Ordinanza, 4 maggio 2023
Presidente dott.ssa Cristina Domaneschi, Consigliere estensore dott.ssa Flavia Panzano

Segnaliamo, in merito al processo a carico di Alex Cotoia (già Pompa) – il ragazzo imputato per l’omicidio del padre violento e assolto, in primo grado, con la formula “perché il fatto non costituisce reato“, essendo stata ritenuta ravvisabile la scriminante della legittima difesa – l’ordinanza con cui la Corte d’Assise di Appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3 e 27 commi 1 e 3 Cost, dell’art. 577, comma 3 c.p. nella parte in cui impedisce il giudizio di prevalenza, ai sensi dell’art. 69 c.p., delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della provocazione rispetto alla circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio volontario, in relazione al fatto commesso contro l’ascendente, dall’art. 577 comma 1 n.1) del codice penale.

Nell’ordinanza, la Corte, condividendo le argomentazioni del Pubblico Ministero, ha ritenuto «di dovere affermare la responsabilità dell’imputato per omicidio volontario, non reputando ravvisabile, contrariamente al primo giudice e come sarà meglio chiarito nella sede di merito, un’ipotesi di legittima difesa reale o putativa».

Qualificato il fatto come omicidio volontario, secondo la Corte possono tuttavia ritenersi sussistenti sia l’attenuante della provocazione, sia – in ragione della giovanissima età, dello stato di incensuratezza, del contesto nel quale il fatto maturava, del buon comportamento processuale tenuto – le circostanze attenuanti generiche oltre che, evidentemente, l’attenuante del vizio parziale di mente.

Tali attenuanti – si legge nell’ordinanza – «devono operare con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, giudizio, allo stato precluso (ad eccezione che per quella di cu all’art. 89 c.p.) dal disposto di cui all’art. 577, 3° comma c.p.».

Ciò chiarito – e passando, così, al profilo della non manifesta infondatezza della questione – i giudici hanno ricordato come, secondo la Corte Costituzionale, «deroghe al regime ordinario di bilanciamento delle circostanze sono costituzionalmente ammissibili e rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore, risultando sindacabili solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, non  potendo  in alcun caso giungere a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale».

In questo caso – prosegue la Corte – «appare evidente la non manifesta infondatezza della questione che si intende sollevare, considerato che il divieto di prevalenza stabilito dal terzo comma dall’art. 577 c.p. con riferimento alla circostanza attenuante della provocazione, non consente di tenere conto, ai fini della graduazione della pena, dell’intensità del dolo che animava il Cotoia, della motivazione che lo spingeva al delitto e, in definitiva, del contesto nel quale maturava, concretamente rilevante ai fini della valutazione della sua capacità a delinquere».

L’imputato, infatti, «si trovava esposto da anni a comportamenti posti in essere dal padre evidentemente contrari sia a norme giuridiche che a norme sociali e di costume regolanti l’ordinaria convivenza e l’azione omicidiaria nasceva, per accumulo, proprio sotto lo stimolo di tali reiterati comportamenti ingiusti, protrattisi fino all’ultimo (la provocazione, infatti, oltre che istantanea può essere lenta, protraendosi nel tempo senza mai raggiungere quella intensità di stimolazione tale da produrre nel perseguitato una conflagrazione reattiva ma determinando in questi una accumulazione degli stimoli psichici cui è stato esposto, destinata ad esplodere, all’occasione, nel comportamento violento reattivo all’altrui fatto ingiusto)».

Ad avviso della Corte, «di tale peculiare condizione soggettiva, che trovava origine in un contesto oggettivamente ricostruito e costituiva anche il substrato dello sviluppo del disturbo psicologico dal quale risultava affetto (che, come visto, lo portava ad una compromissione del sentimento di realtà sotto una spinta ansioso-interpretativa), occorre tenere conto nella concreta graduazione della sanzione, nel rispetto dell’esigenza di rango costituzionale di determinare una pena proporzionata e calibrata sull’effettiva personalità del reo e sul suo grado di rimproverabilità».

Redazione Giurisprudenza Penale

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