ARTICOLIDA STRASBURGODIRITTO PENALE

Cumulabilità di confisca penale e condanna al risarcimento contabile disposto dalla Corte dei Conti: depositata la sentenza della Corte EDU nella causa Florio e Bassignana c. Italia

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Prima Sezione, 5 febbraio 2026
Causa Florio e Bassignana c. Italia, Ricorsi nn. 34324/15 e 65192/16

Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso.., con cui è stata ravvisata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo in punto di cumulabilità della confisca penale (ex artt. 322-ter e 640-quater c.p.) con la condanna al risarcimento contabile disposto dalla Corte dei Conti.

I ricorrenti – si legge nella sentenza – “sostengono principalmente che l’effetto combinato della confisca e del risarcimento sia sproporzionato. A tale riguardo, la Corte rileva che la Corte dei conti ha respinto la richiesta dei ricorrenti di dedurre le somme loro confiscate dai giudici penali dall’importo del risarcimento danni loro riconosciuto, essenzialmente sulla base delle diverse funzioni delle due misure e dell’autonomia finanziaria dei diversi enti pubblici (cfr. paragrafi 22-23 e 38 supra), senza esaminare successivamente la duplice natura – punitiva e risarcitoria – della confisca, né le istruzioni dei giudici penali volte ad evitare il cumulo“.

La Corte – prosegue la sentenza – “rileva che dal fascicolo non risulta che le misure di confisca in questione siano state revocate a seguito delle sentenze della Corte dei conti o che siano state prese in considerazione in alcun modo durante l’esecuzione di tali sentenze“. Ne consegue che “l’effetto combinato delle misure di confisca e di risarcimento ha consentito allo Stato di riscuotere un importo complessivo superiore al danno subito dall’amministrazione lesa. In tali circostanze, la Corte ritiene che le misure in questione abbiano chiaramente ecceduto quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito dalla Corte dei conti, vale a dire il risarcimento di tale danno“.

Tenuto conto anche della natura risarcitoria della confisca disposta nel caso di specie, “la Corte ritiene che il rifiuto della Corte dei conti di dedurre le somme confiscate dai giudici penali dall’importo del risarcimento destinato ai soggetti pubblici lesi dai reati commessi dai ricorrenti imponga un onere eccessivo a carico di questi ultimi“.

***

Pubblichiamo, di seguito, il testo del comunicato stampa (inglese):

Combination of confiscation and compensation measures imposed on applicants for committing offence exceeded what was necessary to achieve reparative aim of confiscation
In today’s Chamber judgment in the case of Florio and Bassignana v. Italy (applications nos. 34324/15 and 65192/16) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:
a violation of Article 1 of Protocol No. 1 (protection of property) to the European Convention on Human Rights.
The case concerned the combined effect of a measure imposed by the criminal courts to confiscate the proceeds of an offence, and an order by the Court of Audit to pay the authorities compensation for the damage caused by that same offence.
The Court observed that the Convention did not prohibit the combination of a reparative measure and a traditional punitive measure. In the present case, however, the confiscation measure had been intended not only to punish the applicants but also to restore the financial situation existing prior to their offences by depriving them of the proceeds. This had ultimately left the applicants in more unfavourable circumstances than before they had committed the offences.
The Court then found that the domestic authorities should have examined the combined effect of the confiscation and compensation measures and verified whether the reparative and punitive aims of the confiscation could have been achieved by less onerous means than combining the two measures in full.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com