Rinvio facoltativo dell’esecuzione quando la pena deve svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità: sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 c.p. (carcere di Firenze Sollicciano)

Tribunale di Sorveglianza di Firenze, Ordinanza, 4 marzo 2026
Presidente estensore dott. Bortolato
Segnaliamo ai lettori – con riferimento alla “situazione di degrado del carcere di Firenze-Sollicciano“, caratterizzata da “palesi carenze igienico-sanitarie e manutentive, infiltrazioni con formazione di raccolte di acqua a terra e nelle camere detentive, distacchi di intonaco da pareti e soffitti“, nonché numerose “segnalazioni di morsicature di “cimici da letto” – l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 147 с.р e 47-ter comma 1-ter ord. penit. nella parte in cui non prevedono, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, per violazione dell’art. 27, co.3, dell’art. 117, co. 1 (nella parte in cui recepisce l’art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e nell’interpretazione a sua volta fornita dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo di ‘trattamento inumano o degradante’), dell’art. 2 e dell’art. 25 co. 2 Cost.
Il Tribunale evidenzia come “la disposizione dell’art. 147 c.p., nella parte in cui non prevede la propria applicabilità all’ipotesi qui considerata, parrebbe dunque porsi in contrasto col principio inviolabile della dignità della persona che la Repubblica in ogni caso garantisce a norma dell’art. 3 Cost. e che a sua volta è presupposto dell’art. 27 Cost. La norma invocata – costituita dal rinvio dell’esecuzione ex art. 147 с.р., istituto previsto, non casualmente, dal codice penale (e non dalla legge penitenziaria) tra le norme generali sull’esecuzione della pena, non soggetto a preclusioni ex lege (tra tipi e durata della pena) essendo applicabile perfino ai condannati alla pena dell’ergastolo – costituisce applicazione del principio costituzionale di non disumanità della pena. Tale istituto tuttavia viene riservato ai soli casi ivi elencati, da ritenersi tassativi, in cui più evidente appare il contrasto tra il carattere obbligatorio ed irrefragabile dell’esecuzione di una pena detentiva e il principio di legalità della stessa cui è speculare il divieto di trattamenti inumani ex art. 27 co. 3 Cost.“.
Il Tribunale di sorveglianza – si legge nell’ordinanza – “è chiamato in definitiva a dover dare applicazione al principio di non disumanità della pena in un caso in cui, pur ricorrendo i parametri in fatto di un trattamento disumano e degradante, così come verificati in casi analoghi dalla costante giurisprudenza della Corte europea, dimostratosi inefficace il rimedio “ordinario” apprestato dall’ordinamento (reclamo giurisdizionale), non può ricorrere all’istituto della sospensione facoltativa della pena poiché, non lamentando il detenuto una ‘grave infermità fisica’ (che, nella ordinaria giurisprudenza dei Tribunali di sorveglianza e della Suprema Corte, è integrata solo da una malattia oggettivamente grave per la quale sia possibile fruire, in libertà, di cure a trattamenti sostanzialmente più efficaci di quelli assicurati in ambito penitenziario), tale ipotesi non si trova ricompresa tra quelle tassativamente previste dalla norma“.
Ciò che si invoca – prosegue il Tribunale – “è espressamente una pronuncia manipolativa di tipo additivo che detti una “rima possibile” per la parte in cui la norma “di chiusura” sul differimento della pena (e per necessaria consequenzialità la norma che prevede la detenzione domiciliare “in surroga”) non prevede anche la riferita ipotesi dedotta in fatto, non sussistendo in via interpretativa la possibilità per il giudice di addivenire alla medesima soluzione considerato il dato letterale della disposizione censurata”.
La pena – si legge nel provvedimento – “è legale solo se non consiste in trattamento contrario al senso di umanità, di talché la pena inumana è ‘non pena’ e, dunque, va necessariamente sospesa o differita in tutti i casi in cui si svolge in condizioni talmente degradanti da non garantire il rispetto della dignità del condannato. Ogni pena eseguita in condizioni di ‘inumanità’ non può mai dispiegare pienamente la sua finalità rieducativa poiché la restrizione in spazi angusti, a ridosso di altri corpi, in condizioni di degrado e di insalubrità, produce invalidazione di tutta la persona e quindi deresponsabilizzazione e rimozione del senso di colpa, non inducendo nel condannato quel significativo processo modificativo che, attraverso il trattamento individualizzato, consente l’instaurazione di una normale vita di relazione“.






