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Quale rimedio per l’ergastolano detenuto in condizioni inumane? La Consulta mostra punti deboli e forti dell’ordinamento penitenziario all’indomani della sentenza Torreggiani

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 9 – ISSN 2499-846X

corte costituzionale

Corte Costituzionale, sentenza n. 204/2016,
udienza e decisione 14 giugno 2016, deposito 21 luglio 2016,
Presidente Grossi, Redattore Lattanzi

Con la sentenza n. 204 del 2016, depositata lo scorso 21 luglio e più sotto allegata, la Corte Costituzionale ha affrontato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter della legge sull’ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975).

Si tratta, lo vedremo in dettaglio, di una norma di recente introduzione, tesa a risarcire i cittadini detenuti che abbiano subito condizioni di reclusione inumane o degradanti, come vietate dall’art. 3 della Convenzione EDU.

Il Magistrato di Sorveglianza di Padova, in veste di Giudice a quo, nel marzo 2015 sollevava l’anzidetta questione, ritenendo che la norma si ponesse in violazione di alcuni principi costituzionali per una ragione semplice quanto grave: i rimedi risarcitori da essa previsti potevano applicarsi soltanto ai detenuti a pena temporanea e non a quelli a pena perpetua.

Tale asserita disparità di trattamento appariva in nessun modo giustificata ed anzi lesiva, a tacer d’altro, del principio di uguaglianza, oltreché delle specifiche indicazioni internazionali, più sotto analizzate, da cui la norma traeva origine.

In risposta all’ordinanza di rimessione, lo diciamo subito, la Consulta ha dichiarato la questione infondata ed ha risolto in via interpretativa una parte, quella rilevante nel giudizio a quo, dei contrasti denunciati dal Giudice.

Tuttavia, la presente pronuncia ha lasciato la questione in parte irrisolta, ciò che lascia non pochi dubbi sulla conformità dell’art. 35-ter alla Costituzione italiana ed alla Convenzione europea.

Pertanto, cogliamo l’occasione per studiare la norma in parola ed analizzarne gli effetti e la compatibilità alle Carte appena citate. Procediamo con ordine, dapprima descrivendo la lettera della legge, poi dando conto dell’ordinanza di rimessione e della sentenza, infine svolgendo le opportune valutazioni.

  1. La norma oggetto della pronuncia. Origine e contenuto.

La norma che ci occupa è stata introdotta nell’ordinamento in tempi relativamente recenti e si inserisce in un più ampio schema di riforma dellordinamento penitenziario, disegnato nel tentativo di far fronte al sovraffollamento dei detenuti, che indiscutibilmente affligge il nostro sistema di esecuzione delle pene e delle misure detentive.

Impulso decisivo a tali fini proveniva in realtà dalla giurisdizione sovranazionale. Il lettore ricorderà certamente la nota Sentenza Torreggiani e altri c. Italia (su cui questa Rivista, ivi) emessa dalla Corte EDU l’8 gennaio 2013, che ravvisava la violazione sistematica e strutturale da parte dell’Italia dell’articolo 3 della Convenzione EDU nei riguardi dei cittadini detenuti, per il fatto di infliggere loro pene inumane o degradanti, per lo più consistenti nel predisporre spazi troppo angusti e servizi del tutto inadeguati all’interno delle strutture carcerarie.

Orbene, con questo stesso pronunciamento i giudici di Strasburgo espressamente imponevano allo Stato italiano di adottare misure strutturali idonee a contenere il fenomeno. In particolare, le direttive muovevano su due fronti distinti: da un lato occorreva introdurre rimedi preventivi che impedissero o bloccassero sul nascere la violazione, dall’altro lato si chiedeva che fossero adottati rimedi compensatori per i casi in cui la violazione fosse ormai stata perpetrata.

In risposta a tali indicazioni, il Legislatore italiano promulgava il Decreto Legge 26 giugno 2014 n. 92 (convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 117), il quale interveniva a modificare la legge sull’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975 n. 354), attraverso la predisposizione di una serie di reclami attivabili dai detenuti vittime della violazione.

Tra le norme di nuova introduzione figura larticolo 35-ter o.p., il quale disciplina due rimedi di carattere compensatorio, diretti cioè a risarcire il soggetto che sia stato detenuto in condizioni contrarie all’art. 3 della Convenzione.

Il primo dei due è attivabile dai detenuti che stiano subendo un pregiudizio grave e attuale dei propri diritti per effetto di condizioni detentive in violazione dell’art. 3 per un periodo non inferiore a 15 giorni. Tali soggetti possono rivolgersi al Magistrato di Sorveglianza al fine di ottenere alternativamente: i) una riparazione “in forma specifica” che consiste in uno sconto di pena pari ad un giorno per ogni dieci di pregiudizio subito (comma 1); ii) un risarcimento di natura patrimoniale pari a 8 euro per ogni giorno di pregiudizio, qualora quest’ultimo abbia avuto durata inferiore ai 15 giorni o lo sconto sia maggiore del residuo di pena (comma 2).

Il secondo rimedio (comma 3) è invece destinato a chi sia stato vittima della violazione ma non si trovi più in stato di detenzione, fosse quest’ultima stata eseguita a titolo di pena o di misura cautelare. Entro sei mesi dalla cessazione dello stato detentivo, costoro possono adire il tribunale civile al fine di ottenere la medesima misura compensatoria prevista al comma 2.

  1. Lordinanza di remissione del Tribunale di Padova. Fatto e diritto.

Come accennato, il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Padova con ordinanza rimetteva alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter ord. pen..

I fatti che hanno condotto a questo provvedimento riguardano un soggetto condannato alla pena dell’ergastolo per omicidio e per spaccio di sostanze stupefacenti. L’esecuzione di tale condanna era avvenuta all’interno di numerosi istituti penitenziari, in alcuni dei quali lo stesso lamentava aver subito condizioni detentive inumane per l’esiguità dello spazio a sua disposizione (spesso inferiore ai 3mq).

Tali ragioni dunque inducevano il soggetto a formulare istanza ex art. 35-ter o.p. ed il Giudice, all’esito di una complessa istruttoria, accertava la violazione dell’art. 3 per un totale di almeno 404 giorni, ciò che in astratto avrebbe dato diritto all’istante ad una riduzione di pena di 40 giorni.

Contestualmente a tale accertamento, il difensore del ricorrente notava che la norma non consentirebbe di detrarre il quantum di pena eventualmente accordato, nel caso di condannato alla pena dellergastolo. Il meccanismo compensativo potrebbe infatti operare solo con riguardo ad una pena temporanea, né potrebbesi dar corso al rimedio pecuniario del comma 2, essendo questultimo solo residuale e previsto in relazione al residuo di pena. Sulla scorta di siffatte considerazioni, la parte sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-ter in relazione agli articoli 3, 24, 27 comma 3 e 117 comma 1 Costituzione.

Dal canto suo il Giudice riteneva la questione non infondata e rilevante, nella misura in cui l’art. 35-ter o.p. non prevede un rimedio compensativo effettivo nei confronti del condannato alla pena dell’ergastolo, e ravvisando la violazione di tutte le norme costituzionali appena citate.

Nel motivare questa conclusione, il Giudice ha anzitutto chiarito l’impossibilità di risolvere la questione attraverso un’applicazione analogica della norma, estendendone la portata nei confronti degli ergastolani. Essa infatti rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 14 Preleggi (divieto di analogia delle leggi penali e speciali), per il fatto di essere norma speciale rispetto alla regola generale dell’indefettibile esecuzione di una sanzione detentiva.

Per la stessa ragione, non sarebbe neppure possibile estendere analogicamente l’articolo 54 comma 4 o.p., che espressamente garantisce pure ai condannati all’ergastolo il meccanismo di riduzione di pena alla base dell’istituto della liberazione anticipata. Tale norma, anch’essa di natura speciale e dunque di per sé non interpretabile in via analogica, si fonda in ogni caso su presupposti premiali e risocializzanti, del tutto estranei alla logica compensativa dell’art. 35-ter.

In secondo luogo, nonostante in concreto l’ergastolo finisca spesso per essere una pena, ancorché lunga, comunque temporanea, grazie ai benefici di legge che il detenuto può ottenere, il Magistrato chiariva che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 35-ter o.p., tale sanzione non si può ritenere ex ante ed in astratto temporanea. Ciò in quanto, come peraltro già chiarito dalla stessa Consulta, l’ergastolo deve in ogni caso considerarsi alla stregua di una pena perpetua, riducibile solo per espressa volontà del Legislatore.

Ritenuto pertanto che la questione non trovi soluzioni in via interpretativa, il Giudice rimettente ravvisava la violazione dell’articolo 3 Costituzione, nella misura in cui la norma in analisi “esclude gli ergastolani dal trattamento risarcitorio senza alcuna ragionevole giustificazione. Il diverso trattamento comporta una palese differenza di tutela dei diritti tra detenuti temporanei e perpetui, posto che soltanto i primi possono beneficiare dellambita riduzione della sanzione penale e (..) del ristoro patrimoniale, mentre i secondi, pur di fronte a detenzioni lesive della dignità umana, esaurirebbero le pretese di giustizia nei generali strumenti di tutela risarcitoria in sede ordinaria civile”.

Ma l’articolo 35-ter o.p., sosteneva la difesa e concordava il giudice a quo, si pone altresì in contrasto da un lato con l’art. 24 Costituzione, giacché per una categoria di cittadini – gli ergastolani – lo strumento giudiziale risulta privo di ogni effettività. Dall’altro lato parrebbe pure in violazione dell’articolo 117 comma 1 Cost.: la Corte EDU, la cui giurisprudenza assieme alle norme della Convenzione assurge al rango di parametro interposto, nella citata sentenza Torreggiani aveva prescritto allo Stato italiano la creazione senza indugio di un ricorso o una combinazione di ricorsi che avessero effetti preventivi oltreché compensativi, senza distinzione fra ergastolani e reclusi comuni. La norma interna, riteneva il giudice rimettente, “escludendo qualsiasi meccanismo ristorativo e/o risarcitorio per il condannato allergastolo, elude il giudicato della sentenza Torreggiani, violando così – direttamente – lart. 3 CEDU e – indirettamente – lobbligo costituzionale gravante sul legislatore nazionale di rispettare il relativo vincolo internazionale pattizio”.

Infine il giudice a quo ravvisava anche la violazione dell’articolo 27 comma 3 Cost.. La disparità di trattamento imposta in peius al condannato all’ergastolo si porrebbe infatti in contrasto con l’obiettivo, costituzionalmente obbligatorio, che lo Stato deve porsi nell’infliggere la pena: la rieducazione del soggetto condannato. Tale disparità infatti comprimerebbe in modo irragionevole ed insostenibile il percorso rieducativo degli ergastolani, impedendo loro la progressiva umanizzazione della pena.

Per le ragioni esposte, il Magistrato di Sorveglianza di Padova richiedeva alla Consulta – previa declaratoria di incostituzionalità dell’art. 35-ter o.p. –  un intervento additivo, operante su due fronti entrambi riferibili alla condizione del condannato alla pena dell’ergastolo: i) una riduzione di pena a titolo risarcitorio agli effetti del computo della misura di pena scontata per accedere ai benefici penitenziari dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale; ii) l’estensione del ristoro economico, previsto al comma 2 della disposizione impugnata, al caso dell’ergastolano che abbia già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la concessione della liberazione condizionale.

  1. La sentenza della Corte Costituzionale. Ammissibilità e infondatezza.

Come più sopra accennato, la Consulta ha ritenuto che la questione fosse effettivamente ammissibile, ancorché infine non fondata.

Il Magistrato rimettente, lo si ricorda, dichiarava di non poter attivare lo sconto di pena detentiva previsto al comma 1, perché il rimedio non potrebbe operare nei confronti di una pena perpetua, e perché comunque l’istante aveva già maturato il periodo di detenzione utile per godere degli istituti di favore dell’ordinamento penitenziario applicabili anche alle persone condannate all’ergastolo.

Allo stesso tempo, inoltre, il Giudice rimettente reputava inapplicabile il rimedio compensativo pecuniario, nella convinzione che il comma 2 lo riservi solo ai casi in cui, detratta una misura di pena detentiva ai sensi del comma 1, residuerebbe un danno ulteriore non riparabile in forma specifica, a causa dell’esaurimento del periodo da trascorrere in detenzione.

Orbene, la Consulta ha risolto la questione ritenendola non fondata, perché basata “su un erroneo presupposto interpretativo”.

In particolare, la sentenza si concentra esclusivamente sul rimedio compensatorio, dichiarando che esso si pone in piena autonomia rispetto al rimedio in forma specifica, ed è quindi attivabile anche nei confronti di quei detenuti che non possano beneficiare della riduzione di pena.

Per giungere a siffatta conclusione, il Giudice delle Leggi nota che “lultimo periodo dellart. 35-ter, comma 2 (..) stabilisce che il risarcimento del danno in forma pecuniaria spetta anche nel caso in cui non è ammessa la riduzione di pena, perché il periodo di detenzione trascorso in condizioni disumane è stato inferiore a quindici giorni, e perciò prevede espressamente la competenza del magistrato di sorveglianza ad adottare il provvedimento economico, pure in mancanza di qualsiasi collegamento con uneffettiva riduzione del periodo detentivo. Con tali indicazioni la disposizione ha anche la funzione di stabilire la priorità del rimedio costituito dalla riduzione di pena. Priorità che non può significare però preclusione nel caso in cui non ci sia alcuna detrazione da operare”.

Pertanto, nella fattispecie a quo il detenuto, ancorché non possa beneficiare di una riduzione di pena, potrà senz’altro accedere al rimedio compensatorio, ottenendo un risarcimento pecuniario per ogni giorno di detenzione trascorso in condizioni inumane.

  1. Quale rimedio per lergastolano detenuto in condizioni inumane? Ristoro economico, non riduzione di pena.

La pronuncia in commento offre l’opportunità di svolgere alcune brevi valutazioni sui presidi compensatori  per detenzione inumana che il Legislatore italiano ha introdotto in conformità alle indicazioni della Corte EDU nel caso Torreggiani.

Chiarita l’autonomia del risarcimento pecuniario rispetto a quello in forma specifica, si può senz’altro salutare positivamente il comma 2 dell’art. 35-ter, giacché ogni detenuto, temporaneo o perpetuo, può effettivamente beneficiare della corresponsione di euro 8 per ogni giorno di detenzione inumana. Tale norma, come da ultimo interpretata dalla Corte Costituzionale, appare dunque perfettamente in linea coi parametri costituzionali dell’art. 3, perché il rimedio è attivabile da ogni cittadino; dell’art. 24, perché trattasi di rimedio effettivo; dell’art. 27 comma 3, perché proteggendo la sfera giuridica del condannato in astratto ne permette la rieducazione; dell’art. 117 comma 1, perché si mostra in linea col parametro interposto stabilito dalla Corte EDU.

In conclusione dunque, lo strumento normativo non solo è conforme a Costituzione, ma si manifesta altresì quale buona risposta nazionale ai precetti internazionali. Senz’altro un punto di forza della legge nazionale.

Quid invece per il rimedio ex comma 1? Non si stupisca il lettore se la Consulta ha taciuto sul punto. La riduzione di pena era rimedio comunque inattivabile nella fattispecie a quo: l’istante aveva infatti maturato i termini utili per godere della liberazione condizionale. Con la conseguenza che tale specifica questione era implicitamente irrilevante.

Rimane tuttavia possibile e anzi doveroso riflettere sulla conformità di tale ultima norma alla Costituzione italiana e alla Convenzione europea. Difficile pare infatti negare la sproporzione cui essa conduce nel trattamento dei detenuti temporanei e perpetui. Nei confronti dei primi il rimedio è attivabile in modo efficace: per ogni 10 giorni di accertata detenzione inumana se ne scomputerà uno dalla pena residua.

Quanto invece all’ergastolano, l’impasse denunciato dal Magistrato di Padova non sembra superabile. E’ innegabile che al cittadino condannato a pena perpetua è estraneo il concetto di pena residua, con l’inevitabile conseguenza che altrettanto estraneo è il rimedio dello scomputo di pena.

In altre parole, il condannato a pena temporanea può beneficiare di due rimedi, in forma specifica ed in forma risarcitoria, mentre il condannato a pena perpetua ha a disposizione solo il secondo, essendogli precluso il primo. Tale differenza non pare giustificata né alla luce della Carta costituzionale, né dalla Convenzione EDU. Anzi, il dubbio che essa si ponga in contrasto con entrambe è elevatissimo.

Si conclude questo breve scritto, muovendo un plauso al Legislatore nazionale per l’introduzione del rimedio compensativo ex art. 35-ter comma 2, ord. pen., che risulta ben bilanciato, efficace e sopratutto conforme alle indicazioni europee ed ai principi costituzionali. Ma al contempo criticando il meccanismo ex art. 35-ter comma 1, ord. pen., che al contrario si mostra lesivo di principi sia nazionali che internazionali, giacché ingiustamente inapplicabile ad una categoria di cittadini, i condannati all’ergastolo.

Sia chiaro, il rimedio in sé merita approvazione; l’idea di ridurre la quantità di pena a chi abbia subito condizioni detentive qualitativamente inaccettabili è assolutamente pregevole e dunque, laddove possibile, andrebbe salvata. Occorre però tempestivamente superare le diseguaglianze che la lettera della norma genera. Diseguaglianze che, certamente, non avrebbero potuto trovare piena soluzione per mezzo della pronuncia additiva ad opera della Corte auspicata dal Giudice a quo: il rischio di un intervento necessariamente specifico e quindi scarsamente sistematico era dietro l’angolo.

Non resta quindi che volgere le speranze al Legislatore, che nuovamente intervenga al fine di rendere la disciplina pienamente conforme a Costituzione e Convenzione, magari prendendo spunto dalle indicazioni che il Magistrato di Padova aveva fornito alla Consulta.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Roccatagliata, Quale rimedio per l’ergastolano detenuto in condizioni inumane? La Consulta mostra punti deboli e forti dell’ordinamento penitenziario all’indomani della sentenza Torreggiani, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 9.