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Caso Pifferi: il ricorso per cassazione della Procura Generale (anche sulle generiche concesse per il clamore mediatico)

Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano, ricorso per cassazione, 28.2.2026
Avvocato Generale dott.ssa Lucilla Tontodonati

Segnaliamo ai lettori, con riferimento al caso Pifferi, il ricorso per cassazione presentato dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano contro la sentenza con cui la Corte di Assise di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dopo aver qualificato il fatto di reato nella violazione degli artt. 575, 577, comma 1 n. 1 cod. pen. e bilanciato, in termini di equivalenza, la residuale aggravante di cui al n. 1, comma I dell’art. 577 cod. pen. con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena da infliggere all’imputata in anni 24 di reclusione.

La sentenza aveva fatto discutere proprio per il riconoscimento delle attenuanti generiche – si rinvia, sul punto, all’intervista del prof. Manes – su cui i giudici della Corte di Assise di Appello avevano evidenziato come la richiesta della difesa, secondo cui l’imputata avrebbe meritato le attenuanti anche sulla base del «clamore mediatico sofferto», «in diverso contesto processuale ed in sé sarebbe richiesta a dir poco singolare e atipica», mentre nella presente vicenda appare «addirittura fondata e da accogliere come uno dei motivi da porre a sostegno dell’elisione dell’unica circostanza aggravante sopravvissuta al vaglio dibattimentale».

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Nel ricorso per cassazione si denuncia, tra gli altri, anche questo aspetto, definendo la pronuncia «intrinsecamente contraddittoria e logicamente disallineata rispetto alle premesse argomentative».

La ricostruzione operata in appello – si legge nel ricorso – appare «del tutto inconferente rispetto al perimetro giuridico entro cui deve muoversi la valutazione del giudice penale in ordine alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche. Il clamore mediatico, infatti, non integra un parametro normativo rilevante ai sensi dell’art. 133 c.p., né può surrettiziamente trasformarsi in elemento idoneo a incidere in senso favorevole sulla valutazione della personalità dell’imputata o della sua capacità a delinquere».

Non appare chiaro – prosegue l’atto di impugnazione – «come la volontà dell’imputata, orientata all’autoaffermazione anche nell’ambito del processo mediatico, possa assumere rilevanza positiva; al contrario, si evidenzia una propensione a privilegiare la rappresentazione di sé come vittima davanti al pubblico piuttosto che il pentimento per la morte della figlia. Condizionata dalla intollerabile pressione mediatica ed al fine di rispondere alla tribuna pubblica – che l’accusava delle peggiori nefandezze con termini di inusitata violenza e volgarità, e di giustificarsi di fronte all’opinione pubblica, di cui temeva il giudizio drasticamente negativo, la Pifferi – secondo l’interpretazione che sembra farne la Corte d’appello, avrebbe assunto posture vittimistiche e difensive per sottrarsi al “giudizio morale” dell’opinione pubblicа e “contro le emergenze televisive, non processuali”».

Secondo la Procura, tali argomentazioni «si sostanziano come mere ipotesi, non risultando in alcun modo provato il riflesso fra la pressione mediatica ed il cambiamento del comportamento assunto dall’imputata, nè può aversi alcuna certezza sull’ipotesi che la tribuna mediatica abbia influenzato il comportamento processuale dell’imputata ed in quale misura, mentre più ragionevolmente e logicamente il mutamento che la Corte di secondo grado ha ritenuto di registrare apparirebbe inquadrabile in una fisiologica diversa strategia processuale, eventualmente e possibilmente suggerita dalla difesa tecnica».

Appare, inoltre, apodittica – prosegue la Procura Generale – «l’affermazione contenuta nella sentenza secondo cui la richiesta difensiva in tal senso, accolta come uno dei motivi da porre a sostegno dell’elisione dell’unica circostanza aggravante sopravvissuta al vaglio dibattimentale, in diverso contesto processuale ed in sé, sarebbe richiesta a dir poco singolare e atipica (p. 190 sentenza), quindi non valutabile per qualsiasi altro imputato, a differenza che per la Pifferi».

Il riconoscimento della mitigazione della pena in relazione alla sofferenza patita a causa della gogna dei media, «nell’attuale prospettiva storica – in cui i c.d. processi penali mediatici sono purtroppo all’ordine del giorno –  potrebbe invece costituire un precedente per qualsiasi altro imputato, con l’introduzione nel processo penale di un dato metagiuridico, non previsto dall’ordinamento e che sfuggirebbe ad ogni verifica di genuinità, tanto più nei casi, come quello in oggetto, in cui, come rilevato nella stessa sentenza gravata, si sono visti “attori del processo in Aula gli stessi protagonisti televisivi: identiche le persone fisiche degli avvocati, attuali e persino a mandato revocato…”».

In conclusione, «non possono farsi rientrare nel perimetro applicativo della norma di cui all’art. 133 c.p. elementi esterni e contingenti, quali la risonanza mediatica del caso o le dinamiche comunicative che lo hanno accompagnato, trattandosi di fenomeni inerenti alla contemporaneità, fattori che, per loro natura, non attengono alla capacità a delinquere del soggetto, ma al contesto sociale in cui il processo si è svolto. Non risulta perciò giustificato riconoscere una riduzione della pena sulla base di elementi estranei come il comportamento di soggetti terzi o l’interesse mediatico nazionale relativo al processo. Non si ravvisa alcun presupposto giuridico nell’ordinamento che consenta di favorire l’imputata esclusivamente in ragione delle reazioni negative espresse dalla società nei confronti della sua vicenda».

Redazione Giurisprudenza Penale

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