Auto in fuga dalla polizia, resistenza a pubblico ufficiale e responsabilità, a titolo di concorso, del passeggero

Cassazione Penale, Sez. VI, 19 marzo 2026 (ud. 16 gennaio 2026), n. 10510
Presidente De Amicis, Relatore Riccio
Segnaliamo ai lettori, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, la sentenza con cui la Cassazione è tornata a pronunciarsi in punto di responsabilità, a titolo di concorso, del passeggero di una autovettura che, in concorso con altro soggetto non identificato (conducente), si sia dato alla fuga a fronte dell’intimazione dei Carabinieri di arrestare la marcia.
Il Tribunale dell’appello cautelare – si legge nella sentenza – dopo aver affermato che “integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento”, ha “teorizzato che deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale in concorso colui che, essendo passeggero a bordo di un’autovettura, accetti di condividere ogni possibilità di fuga, offerta dalla vettura stessa, così dimostrando di aderire all’intento di sfuggire alla cattura”.
Ad avviso dei giudici di legittimità, tale enunciato “non è condivisibile, se l’adesione, quale atteggiamento della volontà, non si traduca in un contributo eziologicamente rilevante alla condotta offensiva del bene giuridico protetto”.
Occorre, infatti, ribadire – prosegue la pronuncia – che “integra il concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta di chi, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi l’altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, ad esempio pronunciando espressioni intimidatorie all’indirizzo di taluno dei soggetti passivi”, rilevando, ai fini della configurabilità del concorso morale, il solo “contributo che rafforzi e renda definitivo un proposito criminoso già esistente, ma non ancora consolidato, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato”.
Nulla di tutto ciò si sarebbe verificato nel caso di specie, nel quale “non vi è riferimento alcuno ad un apporto causale rafforzativo del proposito criminoso dell’autore diretto della condotta oppositiva, che ha verosimilmente agito d’impeto, ovvero diretto ad aggravare gli effetti di tale condotta, che sia riferibile al ricorrente”.
Nemmeno – si conclude – si può attribuire “valenza istigatrice o rafforzativa rispetto alla spericolata condotta di guida del conducente (non identificato) alla fuga del passeggero dal luogo dell’incidente, trattandosi di una condotta realizzata quando il reato si era ormai consumato; a maggior ragione alcuna rilevanza, ai fini della responsabilità concorsuale, può assumere la fuga, priva di connotazioni pericolose, intrapresa a distanza di alcune ore dalla commissione del fatto, per sottrarsi al controllo e alla prevedibile cattura da parte del militare che lo aveva riconosciuto”.







