L’applicazione da parte del Riesame di una misura coercitiva – in accoglimento dell’appello del PM – non deve essere preceduta dall’interrogatorio preventivo
Cassazione Penale, Sez. VI, 30 luglio 2025 (ud. 12 giugno 2025), n. 27815
Presidente Fidelbo, Relatore Tondin
Segnaliamo ai lettori, in tema di misure cautelari, la sentenza con cui la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che l’applicazione da parte del tribunale del riesame di una misura coercitiva, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, non dev’essere preceduta, nei casi di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., dall’interrogatorio preventivo dell’indagato, in quanto il diritto al contraddittorio anticipato e quello di difesa sono assicurati dalla possibilità per il predetto di comparire all’udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato.
Secondo la Corte, “la ratio della norma – che mira a garantire all’indagato un pieno contraddittorio anticipato, attraverso un subprocedimento che prevede il deposito degli atti e il diritto a prenderne visione – è soddisfatta anche nel giudizio di appello promosso dal pubblico ministero, trattandosi di procedimento in cui sono pienamente garantiti sia il contraddittorio sia il diritto di difesa dell’indagato“.
La stessa relazione illustrativa prosegue la Corte – “ha chiarito che con l’art. 291 comma 1-quater cod. proc. pen., introducendo l’interrogatorio preventivo, il legislatore ha inteso estendere alle misure cautelari coercitive la regola precedentemente prevista dall’art. 289, comma 2, cod. proc. pen. per le misure cautelari interdittive. Si può, dunque, fare riferimento alla giurisprudenza formatasi in materia, secondo cui l’applicazione della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio in accoglimento dell’appello del pubblico ministero non deve essere preceduta dall’interrogatorio dell’indagato, in quanto il diritto al contraddittorio è assicurato dalla possibilità per il predetto di comparire all’udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato“.
I giudici concludono osservando che “la medesima ratio ispiratrice dell’istituto dell’interrogatorio preventivo, oggi previsto dal novellato art. 291 cod. proc pen. anche per la misure coercitive, consente, infatti, di estendere tali argomentazioni anche all’ipotesi dell’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare coercitiva“.