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Mottarone: la sentenza di proscioglimento nei confronti dei vertici della Leitner S.p.a.

Tribunale di Verbania, Ufficio GIP/GUP, 10 dicembre 2025 (ud. 18 settembre 2025)
Giudice dott. Gianni Macchioni

Segnaliamo ai lettori, in considerazione dell’interesse giuridico e mediatico della vicenda – relativa al crollo della funivia Stresa – Mottarone del 23 maggio 2021 – la sentenza di proscioglimento emessa dal Tribunale di Verbania nei confronti di 2 (degli iniziali 5) imputati.

Ai due imputati – rispettivamente vicepresidente del Consiglio di Gestione (il primo) e dirigente del settore Customer Service (Assistenza clienti) nonché procuratore speciale per la sicurezza relativa agli impianti a fune e responsabile per la sicurezza relativa all’attività di “operation and maintenance” per gli impianti a fune (il secondo) – si contestava di aver concorso con gli altri 3 imputati nei delitti di cui agli art. 449 c.p. (disastro) e 589, 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose).

Le valutazioni del Tribunale si sono soffermate, anzitutto, sul contratto stipulato tra la Leitner e la Ferrovie del Mottarone s.r.l. – avente ad oggetto «l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria con fornitura dei ricambi, di manutenzione straordinaria e pronto intervento per la funivia ‘Stresa – Alpino – Mottarone’» – che, ad avviso della ricostruzione accusatoria (non ribadita dall’organo dell’Accusa in sede di conclusioni), avrebbe fondato la posizione di garanzia, ex art. 40 c.2., in capo a entrambi gli imputati.

Ad avviso del Tribunale di Verbania, invece, «individuare in tale contratto l’origine di una posizione di garanzia non appare possibile per una molteplicità di ragioni»

Il Tribunale, dopo aver evidenziato che il mantenimento del contratto non era più oggetto della “nuova” contestazione, ha affermato che «l’interpretazione di quell’accordo negoziale appare francamente difficoltosa, specie per quanto riguarda gli aspetti più di stretto interesse per il presente giudizio».

Se è vero – si legge nella sentenza – «che il titolo del contratto parla di “affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria a straordinaria” alla Leitner s.p.a., è altrettanto vero che, all’art. 2, non si afferma che detta società si obbliga a fornire tale prestazione onnicomprensivamente, bensì si dice che essa si obbliga a fornire le “attività, forniture e prestazioni di seguito indicate finalizzate alla manutenzione ordinaria” dell’impianto, dunque qualcosa di delimitato e specifico». Se è vero – prosegue la pronuncia – «che nello stesso articolo è scritto che per manutenzione ordinaria s’intende “tutta la manutenzione necessaria per il corretto funzionamento dell’impianto riepilogata nel Manuale d’Uso e Manutenzione”, è altrettanto vero che, di seguito, nell’elenco esplicativo, non si fa alcuna menzione di alcun tipo di intervento assimilabile al controllo visivo mensile delle funi, né tanto meno al rispetto delle prescrizioni normative la cui violazione ha portato all’improprio utilizzo dei forchettoni per contrastare il cattivo funzionamento dell’impianto frenante di emergenza».

Ovviamente – continua il Tribunale – «non s’intende affermare con questo che i denari che, in base a tale negozio, la Ferrovie del Mottarone s.r.l. doveva versare tutti gli anni alla Leitner s.p.a. fossero senza contropartita. S’intende semplicemente dire che quell’accordo, verosimilmente, non era in grado, nemmeno intrinsecamente, ossia a prescindere dal rilievo cogente del quadro normativo di settore, di spostare sulla Leitner s.p.a., e quindi sui suoi dirigenti, le responsabilità che l’ordinamento poneva a carico degli altri imputati, e che – con ogni verosimiglianza, come del resto di fatto è accaduto – esso consisteva semplicemente nell’impegno della Leitner s.p.a. a rispondere alle richieste di manutenzione provenienti di volta in volta dai responsabili dell’impianto e nella fornitura, senza chiamata, di una serie di specifiche prestazioni periodiche. Nulla di più».

Anche perché – si aggiunge – «non è pensabile che un accordo fra privati possa derogare a norme di legge di carattere chiaramente imperativo; non è pensabile che un pubblico ufficiale potesse essere esautorato da tale sua funzione mediante un atto negoziale fra privati, oltretutto ignoto all’autorità di sorveglianza».

Ebbene, «evidenziato che a entrambi gli imputati sono contestati due reati che, in entrambi i casi, postulano in capo a loro una posizione di garanzia discendente dal contratto del 29 aprile 2016, è opportuno, per entrambi, rammentare che la giurisprudenza richiede, quali possibili fondamenti di una posizione di garanzia, una “investitura formale” o un “esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante”, ovvero quelle che sono la attribuzione normativa dei ruoli e la catena dei comandi e dei controlli».

Nel caso in esame, ad avviso del Tribunale «non si è di fronte ad un esercizio di fatto delle funzioni tipiche del garante, non solo perché, come si è osservato, vi è da dubitare che ciò discendesse da quel contratto e perché ciò comunque, di fatto, non discendeva dall’applicazione concreta che a tale medesimo contratto è stata data da entrambi i contraenti, ma soprattutto perché si è al cospetto di una attribuzione normativa di ruoli che pare escludere in radice la possibilità di un coinvolgimento di soggetti diversi dall’Esercente, dal Capo servizio e, soprattutto, dal Direttore di Esercizio: figure che l’ordinamento individua come gli unici possibili responsabili di un impianto funiviario, ciascuno nell’ambito dei rispettivi ruoli, senza possibilità di delega a terzi».

Ciò considerato, il Tribunale conclude osservando come, tuttavia, «non si possano eludere, in questa sede, le numerose fonti che danno conto del fatto che le pressioni affinché venissero rinviati gli interventi manutentivi necessari e non venisse sospeso l’esercizio (anche quando ciò avrebbe dovuto accadere) venivano esercitate anche dal Direttore di Esercizio dell’impianto», essendo, dunque, «evidentemente legittimo il sospetto che quest’ultimo agisse in tal modo nell’interesse del proprio datore di lavoro, ovverosia della Leitner s.p.a.».

Tuttavia, «questo sospetto – che, più che configurare una responsabilità ex art. 40 cpv. c.p., suggerirebbe una ipotesi di cooperazione in delitto colposo da parte di soggetti che non rivestivano una posizione di garanzia – in assenza di fonti che diano conto di direttive o pressioni o indicazioni in tal senso da parte della Leitner s.p.a. o di un qualunque suo responsabile, è ben lungi dal divenire una prova, ben potendosi spiegare altrimenti la circostanza», non emergendo dagli atti «la minima allusione a tal genere di direttive, pressioni o indicazioni, ma nemmeno alcuna traccia di uno scrupolo più o meno spontaneo, da parte dello stesso Direttore, ad un contenimento dei costi per il proprio datore di lavoro».

Sulla base di tali argomenti, il Tribunale, ai sensi dell’art. 425 comma 3 c.p.p., ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di entrambi gli imputati per non aver commesso il fatto.

Redazione Giurisprudenza Penale

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