La Cassazione si pronuncia in tema di delitti contro la famiglia e contro la persona e “riappacificazione” tra imputato e vittima

Cassazione Penale, Sez. VI, 14 gennaio 2026 (ud. 14 novembre 2025), n. 1577
Presidente De Amicis, Relatore Tondin
Segnaliamo ai lettori, in tema di delitti contro la famiglia e contro la persona, la sentenza con cui la sesta sezione penale ha affermato che, ai fini dell’individuazione delle esigenze cautelari, il riavvicinamento tra soggetto agente e persona offesa non può essere univocamente inteso alla stregua della massima di esperienza secondo cui sarebbe dimostrativo di una perdurante esposizione di quest’ultima alla condotta abusante, ma dev’essere valutato, piuttosto, come circostanza suscettibile di plurimi significati, non potendo giungersi a diversa conclusione in base alla normativa sovranazionale di cui alla Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio e della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, o all’elaborazione della giurisprudenza sovranazionale.
Occorre valutare – si legge nella sentenza – «la “riappacificazione“, ossia la ripresa dei rapporti tra vittima e imputato maltrattante, cui il Tribunale ha assegnato un significato univoco, senza apprezzamento del caso concreto – appunto come se si trattasse di una massima di esperienza. Certamente non è infrequente che, per le dinamiche della relazione abusante e per lo stato di soggezione in cui versa la persona offesa, il riavvicinamento sia esso stesso effetto di una manipolazione. Non è, ovviamente, una condizione esclusiva dei delitti di violenza di genere, essendo una evenienza possibile in relazione a tutti i reati, tanto che, a taluni fini, il legislatore ne ha disciplinato i possibili effetti».
Indice chiaro in tale senso «è l’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone, quando vi sono elementi concreti per ritenere che sia stato avvicinato e sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità. La disposizione, di carattere generale, dimostra che i contatti impropri e le pressioni sulla vittima – spesso nascoste dietro apparenti “pacificazioni” o “riavvicinamenti” – sono un fenomeno comune a ogni reato, tanto che, ricorrendo le condizioni ivi previste, consente una deroga al contraddittorio nella formazione della prova».
Nella casistica giudiziaria «si registrano spesso casi di vittime indotte a mostrare pacificazione, a ritrattare accuse, specialmente in riferimento a reati, a parte quello in esame, di criminalità organizzata, di matrice violenta (ritrattazione di denunce di estorsione, dichiarazioni non veritiere di avvenuto risarcimento/riparazione utilizzati per invocare l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen)».
Quindi – si legge nella sentenza – «è corretto ritenere che la “ripresa dei rapporti” è una evenienza di fatto, che deve essere apprezzata, laddove ritenuta rilevante, con i consueti criteri di valutazione della prova, potendo essere veritiera o meno, o comunque, pur se vera, indicare il perdurante timore della vittima nei confronti del reo. In casi di acclarata violenza di genere, il successivo riavvicinamento tra autore e vittima è, al pari di quanto avviene in altri contesti criminali, una circostanza suscettibile di plurimi significati interpretativi, non potendo essere univocamente valorizzata né come indice di una perdurante esposizione alla condotta abusante, né, in senso opposto, quale segnale della cessazione della condotta abituale di maltrattamenti. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale per il riesame, quindi, non vi è alcuna massima di esperienza in tema di riappacificazione, perché la relazione tra tale accadimento e la sua causa non segue uno schema comune, idoneo ad essere oggetto di generalizzazione».
Si tratta, cioè, «di un elemento cui non può essere ricondotta automaticamente alcuna valenza e che deve, piuttosto, essere calato nel caso concreto e valutato secondo le consuete regole di valutazione dei fatti penalmente rilevanti (ai fini della responsabilità così come ai fini dell’apprezzamento delle esigenze cautelari)».
Diversamente argomentando – conclude la sentenza – «si introdurrebbe una sorta di prova legale e, con una irragionevole semplificazione, ci si sottrarrebbe alle generali regole in materia di valutazione delle prove. Ciò che l’esperienza insegna, per questo caso, è proprio il contrario, ossia che si tratta di situazioni che meritano attenta valutazione in quanto possibile traccia di condizioni opposte, che vanno dalla grave e perdurante vittimizzazione alla falsità delle accuse, per quanto possa essere indiscutibilmente frequente il primo caso, quando la vittima, più spesso donna, sia costretta dalle sue condizioni di vita ad accettare pressioni e condizioni umilianti».






