Il testo della nuova proposta di testo unificato dei disegni di legge in tema di violenza sessuale: dal “consenso libero e attuale” alla “volontà contraria”

Segnaliamo ai lettori il testo della nuova proposta in tema di violenza sessuale discussa, in data odierna, presso la Commissione Giustizia del Senato, il quale sostituisce il testo precedentemente approvato incentrato sul “consenso libero e attuale“.
Come si legge dal resoconto sommario n. 357 del 22/01/2026 pubblicato sul sito del Senato, il Presidente Giulia Bongiorno (LSP-PSd’Az), in qualità di relatore, “ha presentato una proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), che raccoglie le indicazioni e le sollecitazioni emerse nel dibattito. Infatti, il testo approvato dalla Camera, oltre ad aver dato luogo a numerose perplessità, aveva necessità di alcune modificazioni di natura prevalentemente tecnico-giuridica.”
La scelta di incentrare la fattispecie sulla volontà della donna – si legge nel resoconto – “supera la vigente formulazione dell’articolo 609-bis del codice penale in cui questo elemento è del tutto assente e risponde alle indicazioni emerse nel corso della discussione di porre al centro la donna e la sua autodeterminazione. Tuttavia, per assicurare una completa tutela penale anche per quelle fattispecie in cui si assiste al cosiddetto freezing la proposta prevede, nel secondo periodo del secondo comma del nuovo articolo 609-bis del codice penale, la specificazione che l’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso“.
Il primo periodo del medesimo secondo comma, invece, “accoglie i contenuti di alcuni dei disegni di legge all’esame in cui si propone, nella valutazione della volontà contraria all’atto sessuale, la valutazione della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. Parimenti, il testo presentato accoglie la sollecitazione, proposta da alcuni Gruppi, di una graduazione della pena, differenziando i casi in cui il reato di violenza sessuale sia commesso mediante violenza e minaccia; tuttavia, come indicato nel dibattito, non sono state aumentate le pene già previste ma, appunto, si è proceduto a una loro graduazione. Infine, nell’ultimo comma dell’articolo 609-bis del codice penale nel testo proposto, si è proceduto ad una riformulazione dell’attenuante dei casi di minore gravità, ancorando tale circostanza a specifici parametri ripresi dalla giurisprudenza. Anche in questo caso, la modifica è stata oggetto di dibattito in Commissione. Si tratta, quindi, di un testo aperto che raccoglie modifiche di natura tecnico-giuridica ed indicazioni emerse dagli interventi dei componenti della Commissione, nel tentativo di rappresentare, per quanto possibile, un punto di equilibrio. Avverte quindi che, dal momento che un Gruppo parlamentare non può essere presente alla seduta, non sottoporrà oggi al voto l’adozione di questo testo come testo base“.
***
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATA DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 90, 1715, approvato dalla Camera dei deputati, 1716, 1717 e 1743
Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale – Art. 1
L’articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 609-bis – (Violenza sessuale)
Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.
La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità.






