Obbligatorietà dei percorsi riabilitativi di cui all’art. 165 c. 5 c.p. per i casi di condanna per reati con violenza di genere o contro vittime vulnerabili: dubbi di legittimità costituzionale nei casi in cui il condannato versi in condizioni di particolare indigenza
in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 7-8 – ISSN 2499-846X

Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trento
Ordinanza n. 89 del 12 gennaio 2026
L’istituto della sospensione condizionale della pena, disciplinato come noto dagli artt. da 163 a 168 del codice penale, implica – entro determinati limiti di pena e a ben precise condizioni – la rinuncia dello Stato all’esercizio del potere punitivo, adeguando le statuizioni contenute nella condanna alla posizione e alla biografia penale del soggetto destinatario della stessa, ove questi debba considerarsi meritevole del beneficio in parola.
Tra le disposizioni che regolano l’istituto in esame, ha assunto crescente importanza – come dimostra il reiterato intervento integrativo del legislatore – l’art. 165 c.p., che subordina la sospensione condizionale, in determinati casi, all’esercizio di talune attività da parte del condannato: in queste ipotesi, il trattamento di favore riservato al reo con la concessione del beneficio in parola viene in qualche modo temperato, in parte per ragioni di politica criminale (ad esempio, per evitare la recidiva), in parte per favorire la risocializzazione del reo in un’ottica riparatoria.
I diversi commi in cui è strutturato l’art. 165 prevedono varie ipotesi, da quella generale di cui al comma 1 (che attribuisce al giudice la facoltà di subordinare la sospensione all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, o alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività), a quelle correlate alla condanna per determinate categorie di reati e finalizzate a specifiche tipologie di attività rieducative o riparative (vds. commi 4, 5 e 7).
Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Pavich, Obbligatorietà dei percorsi riabilitativi di cui all’art. 165 c. 5 c.p. per i casi di condanna per reati con violenza di genere o contro vittime vulnerabili: dubbi di legittimità costituzionale nei casi in cui il condannato versi in condizioni di particolare indigenza, in Giurisprudenza Penale Web, 2026, 7-8





