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Separazione delle carriere: l’ordinanza con cui l’Ufficio centrale per il referendum della Cassazione ha modificato il quesito

Segnaliamo ai lettori il provvedimento con cui l’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, visto l’art. 16 della legge n. 352 del 1970, rilevato che con propria ordinanza del 18 novembre 2025 questo Ufficio aveva già ammesso quattro richieste di referendum e dato atto che si intende venuto meno il quesito enunciato in detta ordinanza, ha formulato il nuovo quesito nei termini seguenti

“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”

Nell’ordinanza si legge che “il ri-esercizio del potere di fissazione del quesito comporta, naturalmente, una nuova attivazione del presupposto per il procedimento di cui all’art. 15, primo e secondo comma” – ossia l’individuazione della data – “ma, esaurendosi la funzione giurisdizionale di questo Ufficio con la pronuncia della legittimità della nuova o delle nuove richieste referendarie in aggiunta a quella originaria ed appunto con la riformulazione del quesito (che diventa riferibile a tutte le richieste ammesse), che è la sola attività che nel più ampio procedimento referendario compete all’Ufficio stesso, non spetta ad Esso affermarlo. Sul punto nulla deve statuirsi da parte di questo Ufficio, spettando alle Autorità indicate dall’art. 15 la gestione di detta fase procedimentale”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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