Sollevata questione di legittimità costituzionale in tema di automatico aggravamento delle misure in caso di condotte di elusive del braccialetto elettronico o degli altri strumenti di controllo (in relazione agli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.)

Tribunale di Napoli, Sez. XII, Ordinanza, 26 novembre 2025
Presidente dott.ssa Paola Russo, Relatore dott. Giuseppe Sepe
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui li Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 276 c.1-ter c.p.p., laddove, nel prevedere l’applicazione della custodia in carcere quale conseguenza della manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all’art. 275-bis, quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter (salvo che il fatto sia di lieve entità), non fa salva altresì l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
In questi casi – afferma il giudice a quo citando la relazione dell’Ufficio del massimario della Corte di cassazione – l’automatico aggravamento delle misure è ritenuto, dal legislatore, «ex se significativo di un accentuato accrescimento del periculum libertatis in relazione alla peculiare connotazione dei reati di violenza domestica» e, pertanto, al giudice «non è riconosciuto il potere di operare, in presenza di condotte che alterino la funzionalità dei dispositivi, una rivalutazione delle esigenze cautelari, fatto salvo il caso di lieve entità della trasgressione stessa, che ricorre quando l’infrazione abbia modesto rilievo e non sia in grado di smentire la valutazione, in precedenza espressa, di idoneità della misura applicata a salvaguardare le esigenze cautelari».
L’automatismo – prosegue l’ordinanza – «non concerne soltanto l’an dell’aggravamento della misura ma include anche la tipologia della misura da applicare, individuando nella custodia in carcere l’unico presidio capace di contenere il pericolo cautelare desunto, in via presuntiva, dal tipo di violazioni accertate», residuando «un margine di discrezionalità del giudice nel valutare la lieve entità dei comportamenti elusivi, manomissivi, che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti di controllo».
Ebbene, ad avviso del Tribunale di Napoli, «si tratta di un automatismo che appare contrastante con i principi di proporzionalità e adeguatezza che governano la materia delle misure cautelari, essendo quello della proporzionalità «un requisito di sistema nell’ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo» (Corte costituzionale sentenza n. 24 del 2019), operando sia come requisito di legittimità costituzionale di ogni legge che preveda limitazioni dei diritti fondamentali della persona, sia come requisito di legittimità di ogni misura amministrativa o giudiziaria che, in attuazione della legge, restringa i diritti di una persona nel singolo caso concreto».
Il Tribunale – si legge nell’ordinanza – «è ben conscio della delicatezza dei valori in gioco e della finalità, che anima il legislatore, di apprestare idoneo apparato normativo in grado di contrastare efficacemente la commissione di reati di violenza domestica e contro le donne, nonché dei femminicidi, fenomeno quanto mai allarmante». Al tempo stesso, tuttavia, «si dubita che l’attuale previsione dell’art. 276, comma 1 -ter , c.p.p. sia conforme al regime di proporzionalità, adeguatezza e necessità che deve indefettibilmente accompagnare ogni strumento cautelare».
Possono, infatti, esservi casi – continua il Tribunale – «ove le pur accertate condotte elusive/ostacolanti il regolare funzionamento dei mezzi elettronici di sorveglianza, che conclamano la necessità di una misura più idonea a fronteggiare le esigenze (c.d. primo step del principio di proporzionalità), non rivelino tuttavia un pericolo cautelare di tale intensità da imporre, al fine di fronteggiare dette esigenze, esclusivamente la custodia in carcere. In altre parole, la previsione normativa della misura inframuraria come unico mezzo adottabile in caso di aggravamento non appare rispettosa del requisito del “mezzo più mite” sopra evidenziato».
Se, infatti, «la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la misura custodiale intramuraria appare giustificata in caso di trasgressioni concernenti non solo il divieto di allontanamento dalla abitazione o dal luogo di privata dimora, ma anche i casi di manomissione dei mezzi elettronici o gli altri strumenti applicati per il controllo, di cui all’art. 275-bis c.p.p., non altrettanto può dirsi quando tali procedure di controllo siano state applicate ai sensi degli articoli 282 -bis e 282 -ter c.p.p., dunque con valenza rafforzativa delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa».
In conclusione, secondo la normativa vigente, «esclusa la lieve entità e accertate le violazioni, il giudice non può che prendere atto dell’obbligo di sostituire la misura coercitiva del divieto di avvicinamento e dell’allontanamento della casa familiare con quella della custodia in carcere, sebbene dagli atti emergano specifici elementi che inducano a ritenere adeguata la meno grave misura degli arresti domiciliari, mai violata dall’interessato». Risulta, dunque, «violato il test di necessarietà (Erforderlichkeit) secondo cui fra più mezzi ugualmente idonei a raggiungere il fine legittimo, va scelto quello che comporta il minor sacrificio derivante dalla limitazione del diritto».
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