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Riparazione dell’errore giudiziario (art. 643 c.p.p.) e scelta di patteggiare: l’ordinanza della Corte di Appello di Milano nel caso di Giulia Ligresti

Corte di Appello di Milano, Sez. I, 3 marzo 2026
Presidente Cairati, Relatore Di Mauro

Segnaliamo ai lettori, con riferimento al procedimento per riparazione dell’errore giudiziario (art. 643 c.p.p.) nell’interesse di Giulia Ligresti – su cui avevamo già pubblicato un primo annullamento della Corte di cassazione del 2023 – l’ordinanza con cui la Corte di Appello di Milano, dopo che nel frattempo sono intervenuti altri due annullamenti da parte della Cassazione, ha accolto la domanda di riparazione dell’errore giudiziario.

In estrema sintesi, la ricorrente aveva presentato domanda di riparazione per errore giudiziario, ai sensi dell’art. 643 c.p.p., a seguito della pronuncia con cui, nel 2019, la Corte di Appello di Milano aveva accolto la sua richiesta di revisione, revocando la precedente sentenza ex art. 444 c.p.p., assolvendola con la formula “perché il fatto non sussiste“.

Art. 643 c.p.p. – riparazione dell’errore giudiziario
Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all’errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell’eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell’avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L’avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato.
Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell’articolo 657 comma 2.

Tra i vari temi affrontati in punto di diritto, vi è quello della rilevanza, ai fini del giudizio ex art. 643 c.p.p., della richiesta di patteggiamento, scelta considerata – nel 2021 – «manifestazione di volontà direttamente causale rispetto alla sentenza di applicazione della pena e, dunque, all’atto in cui si concretizza l’errore giudiziario» e definita una «condotta dolosa ostativa al riconoscimento del diritto».

Con l’ordinanza qui allegata, i giudici della Corte di Appello hanno, invece, ricordato come «la scelta del patteggiamento fu motivata dall’imputata con l’esigenza di porre fine allo stato detentivo e di ottenere la liberazione; motivazione che deve essere letta nel contesto della misura cautelare in atto e delle condizioni personali e psicologiche in cui l’imputata versava in quel periodo».

La scelta del rito – prosegue l’ordinanza- «non fu, dunque, espressione di una valutazione tecnica sulla fondatezza dell’imputazione, ma il risultato di una pressione cautelare intensa e immediata, che orientò la decisione verso la soluzione più rapida per ottenere la cessazione della restrizione».

Le precedenti sentenze di annullamento della Cassazione – osserva la Corte di Appello – ha, del resto, «chiarito che la scelta del patteggiamento, soprattutto quando determinata da esigenze personali e contingenti, non costituisce indice di colpa grave né può essere interpretata come adesione consapevole alla ricostruzione accusatoria».

Pertanto, «la scelta di patteggiare per essere rimessa in libertà, lungi dal costituire indice di colpa, riflette la pressione cautelare e il contesto personale in cui l’imputata si trovava nel luglio-settembre 2013. Tale decisione non può essere interpretata come rinuncia consapevole a esercitare prerogative difensive tecniche, poiché l’imputata non era in grado di valutare la fondatezza dell’elaborato attuariale né di percepire l’errore che esso conteneva».

Redazione Giurisprudenza Penale

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