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(Dis)orientamenti della prima giurisprudenza di legittimità sullo scioglimento del cumulo ai fini della liberazione anticipata speciale

Ai sensi dell’art. 4, 1° comma, d.l. 23 dicembre 2013 n. 146 (convertito con modificazioni nella l. 21 febbraio 2014 n. 10) la maggiore detrazione di pena spettante a titolo di liberazione anticipata speciale opera “ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni”.

La Corte di cassazione ha recentemente affrontato il tema riguardante la possibilità di concedere o meno codesto beneficio ai soggetti destinatari di cumuli di pene comprensivi pure di quelle irrogate per taluno dei delitti “ostativi” previsti dall’art. 4-bis O.P.: tema che divide la giurisprudenza di merito.

Con due “speculari” pronunce di pari data la Suprema Corte ha dato al problema risposta affermativa, ammettendo espressamente la possibilità di procedere allo scioglimento del cumulo e stabilendo che il giudice di merito deve “valutare se, operato lo scioglimento del provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, sia possibile imputare la pena già espiata ai reati ricompresi nell’elenco di cui all’art. 4-bis l. n. 354 del 1975 e successive modificazioni con conseguente ammissibilità del beneficio richiesto in relazione al restante periodo detentivo”.

Tale giurisprudenza, nondimeno, non convince perchè basa la superiore conclusione (sulla scindibilità del cumulo agli effetti della concessione della liberazione anticipata speciale) su premesse che non sembrano corrette e rappresentate:
1) dalla (implicita) affermazione di un (supposto) principio generale della scindibilità del cumulo ai fini della valutazione dell’ammissibilità della domanda di concessione di un qualsivoglia beneficio penitenziario, il quale (principio) è stato desunto da quella giurisprudenza della Suprema Corte che [in coerenza con Corte cost., sentenza 27 luglio 1994 n. 361 ( )] postula la possibilità di scioglimento del cumulo ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione;
2) dalla circostanza che “la diversa tesi della inscindibilità del cumulo … determinerebbe una inaccettabile diversità di trattamento a seconda della eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente al cumulo, ovvero di distinte esecuzioni dipendenti dai titoli che scaturiscono dalle singole condanne” ( );
3) dal fatto che l’inscindibilità del cumulo “si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, di uguaglianza e della funzione risocializzante della pena e non troverebbe una giustificazione plausibile e razionale nel principio della pena unica, sancito dall’art. 76, 1° comma, c.p. (cfr. in tal senso Sez. Un. 30 giugno 1999 n. 14; Sez. I, 26 marzo 1999 n. 2529; Sez. I, 12 aprile 2006 n. 14563; cfr. anche Corte cost. sent. n. 386 del 1989)”.

Va detto subito e preliminarmente che le predette sentenze 53781/2014 e 53798/2014 presentano un “vizio d’origine”: quello di avere pedissequamente ricopiato i passaggi argomentativi della motivazione di una precedente pronuncia della Suprema Corte ( ), la quale ha affermato la scindibilità del cumulo ai fini della concessione di un beneficio ben diverso dalla liberazione anticipata speciale, costituito dalla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale per finalità terapeutiche ex art. 94 DPR 309/1990. Di guisa che la supina trasposizione di quegli stessi passaggi argomentativi alla liberazione anticipata speciale (fatta da Cass. 53781/2014 e da Cass. 53798/2014) va stigmatizzata perché posta in essere prescindendo dalla doverosa considerazione delle specificità di codesto beneficio, il quale (come si vedrà) non costituisce nè una misura alternativa alla detenzione nè (a differenza della liberazione anticipata “ordinaria” ex art. 54 O.P.) un beneficio premiale strumentale al reinserimento sociale del condannato e/o alla sua rieducazione.

Proprio tenendo in considerazione codeste specificità, invece, si rivelano inconferenti tutte le suindicate premesse, su cui è stata basata la possibilità di scioglimento del cumulo anche ai fini della liberazione anticipata speciale: come si passa a dimostrare.