ARTICOLIDelitti contro la personaDIRITTO PENALEParte speciale

Violenza sessuale di gruppo: non è richiesto che tutte le persone riunite compiano atti di violenza sessuale

Cassazione Penale, Sez. III, 13 gennaio 2015 (ud. 7 ottobre 2014), n. 948
Presidente Teresi, Relatore Di Nicola, P.G. Canevelli

Depositata il 13 gennaio 2015 la pronuncia numero 948, della terzasezione penale, in tema di violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies c.p., ai sensi del quale:
L violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto che il ricorrente condusse la vittima nel luogo in cui fu violentata (ossia nell’abitazione dell’imputato), che l’atto di violenza fu perpetrato dal complice del ricorrente e che quest’ultimo, pur non essendo presente nella stanza ove si svolse l’atto di violenza, rimase in casa (verosimilmente dietro la porta, comunque in una condizione tale da consentirgli di intervenire e presidiare) così determinando nella vittima la certezza che ogni via d’uscita gli era preclusa.

Sostiene il ricorrente che il reato previsto dall’art. 609 octies cod. pen. non sarebbe configurabile in mancanza sia della simultanea presenza dei correi nel luogo della violenza e sia della prova circa l’intervenuto accordo dei compartecipi.

Osserva la Corte che il reato di violenza sessuale di gruppo (previsto dall’art. 609-octies che è stato introdotto nel codice penale dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66, art. 9) integra senza dubbio una fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario, nel senso che la pluralità degli agenti rappresenta un elemento costitutivo del fatto tipico ma non esaurisce la connotazione del modello legale di reato, il quale richiede, oltre alla pluralità dei soggetti agenti, che agli atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis cod. pen. partecipino più persone riunite.

Tuttavia, quanto alla partecipazione punibile e quindi alla configurazione stessa del reato di violenza sessuale di gruppo, non è affatto richiesto che tutte “le persone riunite” compiano atti di violenza sessuale ma è necessaria l’effettiva presenza di esse nel luogo e nel momento di consumazione del reato, posto che occorre tenere conto della forza di intimidazione che la presenza delle più persone riunite esercita sulla vittima dell’abuso sessuale e che costituisce la ratio dell’incriminazione, distinguendo la violenza sessuale di gruppo dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, avendo il legislatore voluto rafforzare la tutela del bene protetto dall’incriminazione di cui all’art. 609 bis attraverso la previsione di una autonoma e più grave fattispecie incriminatrice (l’art. 609-octies) che tenesse pienamente conto del maggior disvalore penale del fatto derivante dall’apporto causale fornito nell’esecuzione del reato dalla presenza dei concorrenti nel locus commissi delicti produttiva di un’accentuata carica intimidatoria esercitata sulla vittima.

Ciò se induce a ritenere, come questa Corte ha più volte affermato, che è sufficiente e necessario che almeno due persone siano presenti sul luogo ove la vittima è abusata ed al momento in cui gli atti di violenza sessuale sono compiuti da uno di loro, traendo costui forza dalla presenza degli altri, non è tuttavia richiesto, per l’integrazione della fattispecie incriminatrice, che tutti i componenti del gruppo compiano gli atti di violenza o che assistano ad essi, bastando che abbiano apportato un contributo causale all’esecuzione del delitto e siano presenti nel luogo della violenza al momento dell’esecuzione del reato, potendo durante l’iter criminis intervenire in qualsiasi momento (Sez. 3, n. 6464 del 05/04/2000, Giannuzzi, Rv. 216978; Sez. 3, n. 15089 dell’11/03/2010, Rossi, Rv. 246614).

Tale conclusione – affermano i giudici – è avvalorata da un’interpretazione sistematica della fattispecie incriminatrice dato che il quarto comma dell’art. 609 octies cod. pen. prevede una circostanza attenuante per il partecipe la cui opera abbia avuto una minima importanza nella fase preparatoria o esecutiva del reato. Inconcepibile ravvisare il contributo di minima importanza nell’ipotesi di partecipazione diretta del correo agli atti di violenza sessuale (Sez. 3, n. 31842 del 02/04/2014, P.G. in proc. M., Rv. 259939), si deve necessariamente ritenere che il fatto tipico è integrato anche in assenza del diretto compimento di atti sessuali da parte di uno dei concorrenti. Ciò non significa che ogni qualvolta manchi il diretto compimento di atti sessuali sussiste il requisito della minima importanza del contributo offerto dal concorrente necessario ma vuol dire che la partecipazione penalmente rilevante, prescindendo dalla partecipazione diretta all’atto di violenza sessuale, è compatibile con qualsiasi altra forma di partecipazione criminosa a condizione che sussista il requisito delle persone riunite.

Tale ultima condizione (quella riguardante le più persone riunite) – conclude la Corte – è integrata tutte le volte in cui, al momento e nel luogo della commissione della violenza, siano presenti almeno due persone, la cui contemporanea presenza è assicurata anche da colui che non assista o non compia materialmente gli atti di violenza sessuale allorquando possa agevolmente intervenire in qualsiasi momento della fase esecutiva del delitto o si limiti a presidiare il luogo di esecuzione del crimine.

Redazione Giurisprudenza Penale

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