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Aggressioni con l’acido, depositate le motivazioni del Tribunale di Milano

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 6 – ISSN 2499-846X

a cura di Andrea Orabona e Giulia Piva

facciata

Tribunale di Milano, Sez. XI, 1 giugno 2016 (ud. 30 marzo 2016), n. 3908
Presidente Bernante, Giudici Cotta – Clerici

Si riportano qui di seguito le recenti motivazioni della sentenza di condanna – n. 3908/16 del 30 marzo 2016 – pronunciata a carico del signor Alexander Boettcher dalla XI Sezione penale del Tribunale di Milano, ove il Collegio presieduto dalla Dott. ssa Elena Bernante sviluppa un’attenta analisi sui criteri richiesti per il vaglio d’attendibilità delle dichiarazioni etero/accusatorie rese dal co/imputato in procedimento connesso ex art. 12, comma primo, lett. a), C.p.p..

In punto di diritto, il Collegio milanese attribuisce tipica valenza probatoria alla chiamata di correo elevata nei confronti dell’amante della c.d. “coppia diabolica” – sottoposto a giudizio ordinario – attraverso una valutazione frazionata delle dichiarazioni rilasciate in dibattimento dal co/imputato nel medesimo reato ex art. 210, comma primo, C.p.p., ritenendo credibile la deposizione resa dal concorrente, signor Andrea Magnani, nella parte in cui rappresenta la realizzazione delle aggressioni con l’acido per mano del signor Alexander Boettcher – e contestualmente inattendibile il contenuto del medesimo narrato -nei limiti in cui lo stesso dichiarante raffigura la propria estraneità soggettiva (rectius, inconsapevolezza) nella partecipazione ai delitti in contestazione -.

Per l’effetto, e sulla scorta di unanimi principi giurisprudenziali di legittimità, il Tribunale ripercorre criticamente tutti i profili sottesi alla chiamata in correità realizzata dal signor Andrea Magnani – separatamente giudicato con rito abbreviato assieme al terzo co/imputato, signora Martina Levato – avallando l’attendibilità, vuoi intrinseca vuoi intrinseca, della deposizione accusatoria resa in dibattimento nei confronti dell’imputato nel medesimo reato ex art. 12, comma primo, lett. a), c.p.p., pur in presenza di un’inverosimile rappresentazione del dichiarante sull’assoluta mancanza di una proprio contributo consapevole all’atto della commissione, assieme ai due correi, dei fatti/reato oggetto di forte risonanza mediatica.

Da qui, il principio espresso nella sentenza che qui ci occupa dal Collegio della XI Sezione penale del Tribunale di Milano – depositata lo scorso 1° aprile 2016 – secondo cui «un’ammissione di colpevolezza costituisce un indubbio indice positivo per una maggiore attendibilità intrinseca del dichiarante (v. Cass., Sez. IV, 3 luglio 1991, Imp. Spanò), ma rimane del tutto indifferente – ai fini della validità della chiamata di correità – che vi sia, nel narrato, un contenuto auto-accusatorio. Sostenere il contrario significa precludere all’imputato di reato connesso l’esercizio della più elementare facoltà auto-difensiva che è quella di rispondere secondo volontà (e non secondo libertà) in ordine a circostanze da cui potrebbero trarsi elementi di prova a suo carico».

Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Orabona – G. Piva, Aggressioni con l’acido, depositate le motivazioni del Tribunale di Milano, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 6