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L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano sull’istanza di riabilitazione avanzata da Silvio Berlusconi

Tribunale di Sorveglianza di Milano, Ordinanza, 11 maggio 2018
Presidente Di Rosa, Estensore Gambitta

Segnaliamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano si è pronunciato sull’istanza di riabilitazione avanzata da Silvio Berlusconi in relazione alla condanna alla pena detentiva di anni 4 di reclusione nell’ambito della vicenda sui diritti tv Mediaset (clicca qui per scaricare la sentenza della Cassazione).

Il Tribunale, dopo aver preso atto dell’adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato e del pagamento delle spese processuali, si è soffermato sul requisito della “buona condotta” di cui all’art. 179 comma 1 c.p. (secondo il quale la riabilitazione è concessa “quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta , e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta”).

Al fine dell’accertamento di tale requisito – si legge nel provvedimento – la «valutazione di tale presupposto deve essere effettuata con esclusivo riferimento al periodo di tre anni, non potendo essere presi in considerazione i comportamenti anteriori, neppure nel caso in cui gli stessi rivestano chiara valenza negativa».

Quanto ai carichi pendenti – prosegue il Tribunale – le pendenza non escludono la sussistenza della regolarità della condotta, essendo ormai consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui, in ossequio alla presunzione di non colpevolezza, «non costituiscono ostacolo all’accoglimento dell’istanza di riabilitazione la semplice esistenza di una o più denunce e la sola pendenza di un procedimento penale a carico per fatti successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce la richiesta medesima».

Redazione Giurisprudenza Penale

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