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Lampedusa, hotspot e detenzione illegittima dei migranti: Il caso Khlaifia all’esame della Grande Camera EDU

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 7-8 – ISSN 2499-846X

Cedu

Riportiamo brevemente, per la loro particolare rilevanza, le questioni trattate nel corso dell’udienza del 22 giugno scorso dinanzi alla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Khlaifia e altri c. Italia.

Come noto, con sentenza del 01.09.2015 (Corte EDU, 01.09.2015, Khlaifia e altri c. Italia, n. 16483/12), la Seconda Sezione della Corte EDU aveva condannato l’Italia per l’illegittima privazione della libertà personale subita da alcuni cittadini tunisini, sbarcati irregolarmente sulle coste siciliane nel settembre 2011 (art. 5 CEDU), per le condizioni disumane e degradanti da questi ultimi patite presso il Centro di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa (art. 3 CEDU), nonché per la successiva espulsione collettiva degli stessi in forza dell’allora vigente accordo bilaterale con la Tunisia (art. 4, Protocollo 4 alla CEDU).

In particolare, per soffermarci sul profilo di maggior interesse sul piano penalistico, la Camera aveva accolto le censure dei ricorrenti con riferimento all’art. 5 CEDU, il quale tutela la libertà personale, sul rilievo che la permanenza dei migranti presso il centro di Lampedusa fosse qualificabile come privazione della libertà personale e che, al contempo, tale privazione della libertà fosse priva di base legale nel diritto italiano. Infatti, a prescindere dal nomen che sia attribuito a una determinata misura, al fine di valutarne la riconducibilità all’art. 5 CEDU, occorre esaminare il contenuto della stessa, la situazione concreta nel suo complesso e “tenere conto di un insieme di criteri specifici del suo caso particolare come il genere, la durata, gli effetti e le modalità di esecuzione della misura considerata” (par. 45 della decisione della Seconda Sezione, che a sua volta richiama Amuur c. Francia, 25 giugno 1996 § 42, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, e Stanev c. Bulgaria [GC], n. 36760/06, § 115, CEDU 2012).

E’ sulla base di tali elementi che la Camera ha ritenuto che il trattenimento dei ricorrenti presso il Centro di Lampedusa fosse qualificabile come detenzione. Inoltre, la Corte ha rilevato che legge italiana non prevede espressamente il trattenimento di migranti che, come i ricorrenti, sono sistemati in un Centro di primo soccorso e accoglienza. L’unica norma che contempla la possibilità di trattenere il cittadino di un Stato Terzo è in effetti l’art. 14 Testo Unico Immigrazione, che concerne tuttavia l’ipotesi, ben diversa rispetto a quella in esame, della detenzione amministrativa presso i Centri di identificazione ed espulsione del soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione (par. 60 e ss. della Sentenza 01.09.2015).

Il Governo italiano ha richiesto alla Grande Camera della Corte EDU l’annullamento, con riferimento a tutti i punti, della decisione del settembre scorso.

Pur se relative a fatti del 2011, le questioni ora all’esame della Grande Camera – e in particolare le censure concernenti l’art. 5 CEDU – rivestono grande attualità.

Infatti, come precisato in apertura alla discussione dalla difesa dei ricorrenti, la decisione che la Corte dovrà prendere nel caso in esame non riguarda soltanto questi ultimi. Il trattenimento illegittimo che essi hanno subito è identico a quello perpetrato nei confronti di migliaia di altri migranti all’epoca cui si riferiscono i fatti di causa. Non solo: la medesima forma illegale di privazione della libertà personale, censurata dalla Corte nella sentenza del settembre scorso, continua tuttora a essere praticata nei c.d. hotspot (1).

Il Governo italiano, infatti, ha esplicitamente affermato in documenti ufficiali che gli hotspot, come richiesto dell’Ue, sono dei luoghi chiusi, dai quali lo straniero non può allontanarsi, fintanto che non si provveda alla sua identificazione e al suo successivo trasferimento.

Tuttora, in forza di tale approccio hotspot, i migranti in arrivo sulle coste italiane sono dunque privati della libertà personale al momento dello sbarco sul territorio nazionale, e dunque, prima ancora che sia applicabile il regime giuridico previsto dalla legge per i migranti irregolari o che sia valutato il diritto degli stessi di richiedere la protezione internazionale.

E tuttora tale prassi non trova alcuna base legale nell’ordinamento italiano, essendo il quadro normativo di riferimento rimasto sostanzialmente immutato sul punto dal 2011 a oggi (2).

La difesa dei ricorrenti ha dunque richiamato l’attenzione della Corte EDU sulla natura strutturale delle violazioni e sulla necessità di un intervento normativo al fine di porvi rimedio.

Da parte sua, il Governo italiano ha chiesto che la Corte si concentri esclusivamente sull’analisi dei fatti che riguardano i tre ricorrenti e sulla condotta tenuta nei confronti di questi ultimi dalle Autorità italiane con riferimento al loro tentativo di entrare in Italia illegalmente. Come già avvenuto dinanzi alla Camera, il Governo ha quindi sottolineato la situazione di estrema necessità e di urgenza umanitaria nella quale si è trovato a operare.

Con specifico riferimento alla censura ex art. 5 CEDU, il Governo ha contestato che la breve durata della permanenza presso il centro di Lampedusa (2 giorni) e il successivo trattenimento su di una nave ormeggiata nel porto di Palermo (per ulteriori 2 giorni) possa qualificarsi come detenzione alla luce della Convenzione.


(1) Il c.d. approccio Hotspot, adottato dall’Italia nel quadro delle azioni immediate previste dall’Agenda europea per le migrazioni (Circ. Min. Interno 06.10.15), ha l’obiettivo di canalizzare i flussi migratori in arrivo in determinati porti al fine di identificare e fotosegnalare i migranti e operare quindi la distinzione tra migranti c.d. economici e richiedenti asilo.

(2) Nelle relazioni del 15.12.15 e del 10.02.16, Progress Report on the Implementation of the hotspots in Italy, la Commissione europea ha chiesto all’Italia di fornire un più solido quadro giuridico per lo svolgimento delle attività all’interno degli hotspot e, in particolare, per assicurare l’uso della forza per il prelievo delle impronte digitali e il ricorso alla detenzione nei confronti di coloro che si rifiutano di rilasciare le impronte.

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Come citare il contributo in una bibliografia:
M. F. Cucchiara, Lampedusa, hot-spot e detenzione illegittima dei migranti: Il caso Khlaifia all’esame della Grande Camera EDU, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 7-8