ARTICOLIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte generale

Sull’applicabilità della aggravante della minorata difesa al furto commesso in ora notturna

Cassazione Penale, Sez. IV, 5 aprile 2018 (ud. 6 marzo 2018), n. 15214
Presidente Blaiotta, Relatore Serrao

Si segnala la sentenza con cui la quarta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sull’applicabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. (l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) al furto commesso in ora notturna.

Secondo un primo minoritario orientamento – si legge nella decisione – la commissione di un furto in ora notturna integra di per sé gli estremi dell’aggravante della minorata difesa, «sia per la ridotta vigilanza pubblica che in quelle ore viene esercitata sulle pubbliche vie e per la minore possibilità della presenza di testimoni, sia per la mancanza della ordinaria vigilanza da parte del proprietario, elementi che comportano una minorazione delle difese del soggetto passivo».

Secondo un altro indirizzo, la circostanza che il furto sia avvenuto di notte può avere rilievo solo qualora concorrano ulteriori condizioni che abbiano effettivamente annullato o sminuito i poteri di difesa pubblica o privata, in quanto «il fondamento dell’aggravante risiede nel maggior disvalore della condotta laddove l’agente approfitti, attraverso un meditato calcolo, delle possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione verrà a svolgersi». Secondo questo orientamento, dunque, la valutazione sulla sussistenza dell’aggravante deve essere operata dal giudice, caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato la difesa del soggetto passivo, «essendo necessario accertare in concreto, piuttosto che sulla base di una condizione astrattamente considerata, se le circostanze in cui si è verificato il fatto abbiano effettivamente favorito la commissione del reato».

Con la sentenza in esame, la Corte ha aderito al secondo orientamento evidenziando la necessità di garantire una più sicura rispondenza della aggravante al principio di offensività, dal momento che «all’interprete delle norme penali spetta il compito di renderle applicabili ai soli fatti concretamente offensivi».

In tale ottica – aggiunge la Corte – «solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentano, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata è idoneo ad assicurare la coerenza dell’applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia con il maggior disvalore della condotta derivante dall’approfittamento delle possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione verrà a svolgersi».

Redazione Giurisprudenza Penale

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