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Lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.): il Tribunale di Torino solleva due questioni di legittimità costituzionale

Tribunale di Torino, Sez. VI, 8 giugno 2018
Giudice dott. Villani

In tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590-bis c.p. (così come modificato dall’art. 1, comma 2, L. 23 marzo 2016, n. 41), si segnala l’ordinanza con cui il Tribunale di Torino ha sollevato le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

– dell’art. 590-quater c.p. (computo delle circostanze), in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e/o equivalenza dell’attenuante speciale prevista dall’art. 590-bis comma 7 c.p. (secondo il quale “nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà”);

– dell’art. 222 c. 2 e c. 3-ter del decreto legislativo n. 285/92 (codice della strada) nella parte in cui prevedono rispettivamente la revoca della patente di guida e l’impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.

Redazione Giurisprudenza Penale

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