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Sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 574-bis c.p.) e procedibilità d’ufficio: infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Cuneo

Corte Costituzionale, 23 aprile 2024, sentenza n. 71
Presidente Barbera, Relatore Prosperetti

Come avevamo anticipato, con ordinanza del 20 giugno 2023 il Tribunale ordinario di Cuneo, in composizione monocratica, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero di cui all’art. 574-bis cod. pen., nella parte in cui prevede che il reato sia perseguibile d’ufficio anziché a querela.

Con la sentenza n. 71 del 2024 – depositata il 23 aprile 2024 – la Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata, ritenendo che il rilievo pubblicistico dell’interesse protetto dai reati di sottrazione – che non è più correlato al mantenimento delle prerogative genitoriali, ma al rilevante allarme sociale determinato anche dalla difficoltà di ritrovare il minore all’estero e di ricondurlo in Italia – giustifichi la scelta del legislatore di differenziare il regime di perseguibilità delle fattispecie di sottrazione di cui agli artt. 574 e 574-bis cod. pen.

Redazione Giurisprudenza Penale

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