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Spazzacorrotti e modalità di esecuzione della pena: la riforma non si applica alle pene da eseguire sulla base di sentenze passate in giudicato prima della sua entrata in vigore

Corte di Appello di Catania, Sez. II penale, 22 marzo 2019
Presidente Quartarato, Estensore Maggiore

Prosegue incessante il dibattito intorno alla disciplina intertemporale applicabile alle modalità di esecuzione delle pene detentive per reati cd. “ostativi” a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. Spazzacorrotti).

Dopo i provvedimenti del Tribunale di Napoli, del GIP del Tribunale di Como e della Corte di Cassazione, è questa volta la Corte di Appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ad intervenire sul punto.

I giudici prendono le mosse osservando che «le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e pertanto, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio “tempus regit actum” e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo».

Quanto all’individuazione del tempus – prosegue la Corte – «questo deve però essere individuato nella data del passaggio in giudicato della sentenza che si intende eseguire», dal momento che l’art. 650 c.1 c.p.p. stabilisce che le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva «quando sono divenuti irrevocabili» e che l’art. 656 c.1 c.p.p. prescrive che il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione «quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva».

E’ dunque al momento del passaggio in giudicato del provvedimento da eseguire che «si apre il rapporto processuale di esecuzione e si cristallizza il contesto normativo che definisce le modalità di esecuzione della pena» e che, al tempo stesso, «il condannato viene a conoscenza del fatto che la pena a lui inflitta dovrà essere eseguita e matura il diritto a che l’esecuzione della pena detentiva, limitativa della libertà personale, avvenga con le modalità previste dalla legge in allora vigente».

Alla luce di tali principi – si conclude – «l’unica interpretazione della norma sopravvenuta che non conduca a risultati irragionevoli e non leda le legittime aspettative del condannato è quella che si applichi solo in relazione alle sentenze divenute esecutive dopo la sua entrata in vigore».

Redazione Giurisprudenza Penale

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