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La Cassazione interviene sui profili intertemporali delle modifiche apportate dalla cd. “Spazzacorrotti” alle modalità di esecuzione della pena.

Cassazione Penale, Sez. VI, 20 marzo 2019 (ud. 14 marzo 2019), n. 12541
Presidente Fidelbo, Relatore Bassi

Dopo il Tribunale di Napoli e il GIP del Tribunale di Como, è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12541/2019 della sesta sezione penale, ad intervenire sul tema dei profili di diritto intertemporale della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. Spazzacorrotti) in punto di esecuzione della pena.

Nel replicare alla richiesta difensiva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui ha inserito i reati contro la pubblica amministrazione tra quelli “ostativi” ai sensi dell’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, senza prevedere un regime intertemporale, la Cassazione ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, ma comunque non rilevante nel caso concreto.

«Avuto riguardo al diritto vivente – scrive la Cassazione – le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, sono considerate norme penali processuali e non sostanziali e, pertanto, ritenute soggette – in assenza di una specifica disciplina transitoria – al principio tempus regit actum e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall’art. 2 cod. pen. e dall’art. 25 Cost. In applicazione di tale interpretazione, con riferimento ai reati ascritti al ricorrente, non sarebbe più possibile disporre la sospensione dell’esecuzione ai sensi del combinato disposto dell’art. 656, comma 9, cod. proc. pen. in base all’art. 4-bis ord. penit. (come novellato nel gennaio 2019)».

«Nella più recente giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo – prosegue la Corte – ai fini del riconoscimento delle garanzie convenzionali, i concetti di illecito penale e di pena hanno assunto una connotazione “antiformalista” e “sostanzialista”, privilegiandosi alla qualificazione formale data dall’ordinamento (all’ “etichetta” assegnata), la valutazione in ordine al tipo, alla durata, agli effetti nonché alle modalità di esecuzione della sanzione o della misura imposta».

Alla luce di tale approdo della giurisprudenza di Strasburgo – si legge nella sentenza – «non parrebbe manifestamente infondata la prospettazione difensiva secondo la quale l’avere il legislatore cambiato in itinere le “carte in tavola” senza prevedere alcuna norma transitoria presenti tratti di dubbia conformità con l’art. 7 CEDU e, quindi, con l’art. 117 Cost., là dove si traduce nei confronti del ricorrente nel passaggio“a sorpresa” e dunque non prevedibile – da una sanzione patteggiata “senza assaggio di pena” ad una sanzione con necessaria incarcerazione, giusta il già rilevato operare del combinato disposto degli artt. 656, comma 9 lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis ord. penit.».

Tuttavia – si conclude – «i delineati profili di incostituzionalità pertengono, a ben vedere, non al patto stipulato fra le parti e ratificato dal giudice, né alla pena applicata su richiesta – di per sé validi e “indifferenti” alla novella normativa del 2019 -, bensì alla mera esecuzione della sanzione, incidendo, come si è già detto, sulla sospendibilità, rectius non sospendibilità, dell’ordine di esecuzione. In altri termini, la questione di incostituzionalità prospettata afferisce non alla sentenza di patteggiamento oggetto del presente ricorso, ma all’esecuzione della pena applicata con la stessa sentenza, dunque ad uno snodo processuale diverso nonché logicamente e temporalmente successivo, di talché ai fini della decisione di questa Corte non rileva, potendo se del caso essere riproposta in sede di incidente di esecuzione».

Come accennato, sul tema è recentemente intervenuto il GIP del Tribunale di Como secondo il quale «quelle che vengono considerate norme meramente processuali, perché attinenti alle modalità di esecuzione della pena, sono in realtà norme che incidono sostanzialmente sulla natura afflittiva della pena» e, pertanto, applicarle retroattivamente «significa violare l’art. 117 Cost. integrato dall’art. 7 CEDU nonché gli art. 25 c. 2 Cost. e l’art. 2 c.p., norme il cui raggio di operatività non può non estendersi a tutte le disposizioni che, a prescindere dalle etichette, abbiano, come nel caso di specie, un contenuto afflittivo o intrinsecamente punitivo».

Redazione Giurisprudenza Penale

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