ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PENALEParte speciale

Duplicare abusivamente a scopo commerciale programmi informatici: quando è violazione del diritto d’autore

Cassazione Penale, Sez. III, 13 febbraio 2014 (ud. 9 gennaio 2014), n. 6988
Presidente Mannino, Relatore Marini

Masterizzare o scaricare programmi informatici? Sì, ma quando è reato?
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione, Sezione III Penale si è espressa sul punto, a seguito di un procedimento instaurato, rispettivamente, dal legale rappresentante e da soci-dipendenti e consiglieri di una società di servizi informatici, società cooperativa a responsabilità limitata, tutti imputati dei reati contestati per aver “scaricato tramite il programma “Emule”, depositato nella memoria di due personal computer e messo a disposizione del pubblico numerosi documenti informatici contenenti tracce musicali e n.5 opere cinematografiche, tutti documenti coperti da diritto d’autore (capo A) e per avere duplicato abusivamente a scopo commerciale o imprenditoriale numerosi programmi per elaboratore elettronico in violazione del diritto d’autore (capo B)”.
Già condannati in primo grado, limitatamente al capo B dell’imputazione, gli imputati proponevano ricorso dinanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente, la quale, previa effettuazione di consulenza tecnica, concludeva per la condanna degli imputati, rilevando che l’insieme degli elementi di fatto raccolti in giudizio consentisse di affermare con certezza che “la detenzione in un locale commerciale di numerosi programmi per elaboratore elettronico abusivamente “masterizzati”, privi del marchio SIAE, pronti per l’installazione e custoditi anche su supporti riposti in copertine simili a quelle originali non fosse finalizzata all’uso personale dei detentori ma avesse finalità commerciali”. Di qui la condanna degli imputati.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso per Cassazione gli imputati.
«Rileva la Corte che il capo d’imputazione contiene (al capo B) due ipotesi di reato tra loro alternative che rispecchiano il testo dell’art.l71-bis della legge 22 aprile 1941, n.633: l’avere con finalità di lucro abusivamente duplicato (in termini correnti “masterizzato”) programmi per elaboratore elettronico o comunque detenuto a scopo commerciale o imprenditoriale programmi per elaboratore contenuti in supporti privi del contrassegno Siae».
[Ebbene], «muovendo dalla seconda delle ipotesi, sulla quale la Corte di appello e i ricorrenti si sono particolarmente soffermati, [è doveroso] affrontare due questioni: se possa sussistere la finalità commerciale o imprenditoriale; se l’ipotesi di reato possa essere applicata a supporti privi di contrassegno Siae qualora la condotta contestata risalga all’anno 2006».
«Quanto al primo profilo ritiene la Corte, che(…), la finalità di commercio o d’impresa non deve essere valutata esclusivamente con riguardo alla vendita diretta dei programmi per elaboratore, ma anche alla installazione dei medesimi sugli apparecchi e, più in generale, alla loro utilizzazione in favore dei clienti. Sul piano puramente logico, infatti, è evidente che l’installazione sui personal computer dei c.d. “pacchetti software” duplicati dagli originali comporta per l’acquirente o per il cliente il vantaggio di non dover acquistare detto software, ivi compreso il sistema operativo prescelto, con un risparmio non modesto di denaro che si riverbera in una violazione del diritto d’autore e in un danno economico per il produttore del software coperto da brevetto. Nello stesso tempo, detta condotta comporta un vantaggio per il centro di commercializzazione e assistenza, che può consegnare i propri prodotti funzionanti a un prezzo più contenuto e in più, essendo titolare unico del software originale poi masterizzato, rimane il riferimento indispensabile del cliente in presenza di qualsiasi difficoltà tecnica (…).»
Quanto poi al secondo punto, la Suprema Corte riprende la nota sentenza Schwibbert della Corte di Giustizia Ue, la quale ha stabilito che la condotta consistente nella detenzione di supporti privi di contrassegno Siae non può integrare reato se commessa nel periodo anteriore all’entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, (disposizione che ha posto rimedio all’inadempimento dello Stato italiano e ha reso applicabile anche al nostro Paese la piena tutela del diritto d’autore  –  Sez.3, n.9590 del 29/2/2012).
Orbene, vertendosi, nel caso di specie, «in ipotesi di reato risalente all’anno 2006, va escluso che la detenzione dei programmi di elaboratori possa integrare il reato ex art. 171 bis, citato, per il solo fatto di essere i programmi contenuti in supporti privi del suddetto contrassegno».